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Sentenza

Sentenza n. 1711/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento della nota prot. n. -OMISSIS-, con cui il Comando Legione Carabinieri Sicilia, Infermeria presidiaria di -OMISSIS-, in riscontro all’istanza di accesso presentata dal ricorrente, ha comunicato che “L’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla s.v. il 24.10.2025, tenuto conto del contenuto di dati sanitari sensibili non trova possibilità di accoglimento ai sensi dell’art. 24, comma 6, lettera D della Legge 241/1990 e del combinato disposto di cui all’art.1050, comma 1, lettera E del D.P.R.90/2010. Si assicura ad ogni buon fine che i documenti in argomento saranno posti, senza ritardo, a disposizione dell’A.G. qualora da quella richiesti”, e per l’accertamento del diritto del ricorrente all’accesso agli atti amministrativi oggetto della propria istanza, così come denegato dall’Amministrazione, e per la conseguente condanna del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri all'esibizione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202502804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso agli atti contenenti accertamenti medici e riferimenti allo stato di salute di un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare destinatario di sanzioni)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la nota con cui l’Infermeria presidiaria del Comando Legione Carabinieri Sicilia ha negato l’accesso agli atti indicati al punto 2 della propria istanza, ritenendoli coperti da dati sanitari sensibili e richiamando l’art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990 e l’art. 1050, comma 1, lett. e), d.P.R. 90/2010. L’istanza riguardava documenti contenuti nel fascicolo personale di un ex appartenente all’Arma, comprendenti certificati, consulenze, relazioni mediche, rapporti e provvedimenti organizzativi, gestionali o disciplinari e provvedimenti giurisdizionali recanti accertamenti o riferimenti al suo stato di salute. Il ricorrente ha dedotto la prevalenza dell’accesso difensivo, sostenendo che la documentazione fosse necessaria per la propria difesa in un procedimento penale per calunnia, autocalunnia e falsa testimonianza e per valutare la promozione di un giudizio di revisione della condanna penale subita, dalla quale erano derivate anche la perdita del grado, la cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di ulteriori atti relativi al punto 1 dell’istanza e per omessa notificazione al controinteressato, nonché, nel merito, la prevalenza della riservatezza dei dati sanitari e la possibilità di acquisire gli atti direttamente dall’autorità giudiziaria.

La decisione

Il Collegio ha innanzitutto respinto l’eccezione relativa alla mancata notificazione al controinteressato, rilevando che il soggetto leso nella riservatezza era stato individuato come controinteressato necessario soltanto in sede giudiziale, poiché l’Amministrazione non ne aveva consentito la partecipazione nella fase procedimentale. La notificazione disposta dal TAR è stata tuttavia eseguita dal ricorrente, sicché l’eccezione è stata superata. È stata poi delimitata la cognizione al solo punto 2 dell’istanza: il ricorrente aveva impugnato esclusivamente la nota dell’Infermeria presidiaria relativa alla documentazione sanitaria e non gli atti del Comando Provinciale riguardanti il punto 1. Il giudizio sull’accesso ha infatti struttura impugnatoria e non consente di esaminare determinazioni non impugnate. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha affermato che la tutela dei dati sanitari può essere superata dall’accesso difensivo quando l’istante dimostri in concreto che la conoscenza dei documenti è strettamente indispensabile per tutelare una situazione giuridica di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero un diritto della personalità o altro diritto fondamentale. Il ricorrente aveva indicato specifici procedimenti penali e collegato puntualmente la documentazione richiesta alle esigenze di difesa e alla prospettata revisione della condanna. Sussisteva quindi il necessario nesso di strumentalità tra documenti e tutela giuridica perseguita. Né l’Amministrazione né il giudice dell’accesso devono valutare anticipatamente l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti nel giudizio penale o di revisione, salvo l’assoluta e manifesta estraneità dei documenti rispetto alle esigenze difensive o l’uso pretestuoso dell’accesso. Anche il limite previsto dalla disciplina speciale dell’ordinamento militare è stato ritenuto recessivo rispetto alle esigenze difensive, in applicazione del bilanciamento imposto dall’art. 24, comma 7, l. 241/1990 e dall’art. 60 d.lgs. 196/2003. La sentenza ha annullato il diniego e ordinato al Comando Legione Carabinieri Sicilia di esibire, entro trenta giorni, la documentazione richiesta al punto 2, consentendo l’estrazione di copia previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese, mentre le spese tra il ricorrente e il controinteressato sono state compensate. È stata inoltre confermata l’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi ... il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato.

    Il giudizio sull’accesso ha struttura impugnatoria e deve essere diretto contro una specifica determinazione o contro il silenzio; il giudice non può esaminare atti di diniego non impugnati. La notificazione al controinteressato è necessaria, ma l’omissione non determina l’inammissibilità quando il soggetto non sia stato coinvolto dall’Amministrazione nella fase procedimentale e la notificazione venga successivamente disposta e perfezionata in giudizio.

  • art. 22, comma 1, lett. c), l. 241/1990

    Per “controinteressati” si intendono “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.

    È controinteressato il soggetto la cui riservatezza potrebbe essere compromessa dall’ostensione dei documenti richiesti.

  • art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990

    La sottrazione all’accesso di documenti amministrativi può essere prevista “quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza ... con particolare riferimento agli interessi ... sanitario ...”.

    La riservatezza sanitaria costituisce una ragione astrattamente idonea a limitare l’accesso, ma non prevale automaticamente sull’accesso difensivo disciplinato dal successivo comma 7.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ... l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile ...

    L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria; per i dati sanitari opera il requisito rafforzato della stretta indispensabilità, da valutare in concreto.

  • art. 60 d.lgs. 196/2003

    Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante ... è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

    L’accesso a dati relativi alla salute è consentito solo se funzionale alla tutela di una situazione giuridica di rango almeno pari ai diritti dell’interessato o di un diritto fondamentale, e se la conoscenza è strettamente indispensabile.

  • art. 1050, comma 1, lett. e), d.P.R. 90/2010

    Sono sottratti all’accesso ... i documenti concernenti ... informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi.

    La disciplina speciale dell’ordinamento militare non esclude in modo assoluto l’accesso difensivo: il limite alla riservatezza dei terzi deve essere bilanciato con l’art. 24, comma 7, l. 241/1990 e con l’art. 60 d.lgs. 196/2003.

  • art. 24 Cost.

    Agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ... è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

    Il diritto di difesa costituisce situazione fondamentale da considerare nel bilanciamento con la riservatezza sanitaria.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di accoglimento del ricorso per l’accesso, di ordinare all’Amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso, la cognizione del giudice è limitata alla specifica determinazione di diniego o di silenzio impugnata; non possono essere esaminati atti relativi ad altri segmenti dell’istanza che non siano stati oggetto di impugnazione.
  • Quando l’Amministrazione non abbia individuato o coinvolto nella fase procedimentale il soggetto la cui riservatezza potrebbe essere lesa dall’accesso, l’omessa notificazione originaria del ricorso a tale soggetto non determina l’inammissibilità automatica: il giudice deve disporne la notifica, e il ricorso può proseguire se essa viene validamente eseguita.
  • L’accesso difensivo a documenti contenenti dati relativi alla salute è consentito quando l’istante dimostri concretamente che la conoscenza è strettamente indispensabile per tutelare una situazione giuridica di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, oppure un diritto della personalità o altro diritto fondamentale.
  • Nel giudizio sull’accesso, l’Amministrazione e il giudice non devono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, rilevanza, influenza o decisività dei documenti nel successivo giudizio difensivo; devono verificare soltanto il nesso di strumentalità tra documenti richiesti ed esigenze di tutela, salvo l’assoluta mancanza di collegamento o l’uso pretestuoso dell’istanza.
  • I limiti alla conoscibilità dei dati sanitari previsti dalla disciplina generale e dalla normativa speciale dell’ordinamento militare devono essere bilanciati con il diritto di difesa: la riservatezza recede quando la stretta indispensabilità della documentazione per la tutela giudiziale sia provata in concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleDisciplina militare e di poliziaDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizioneTrasparenza e pubblicità

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