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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30206/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'imputazione di estorsione contestata in due capi: per il capo a) la Corte di appello aveva riqualificato il fatto come estorsione consumata, aggravata dal metodo mafioso, rideterminando la pena; per il capo b) aveva invece assolto l'imputato perché il fatto non sussiste. L'imputato ricorreva per cassazione con quattro motivi. Con il primo contestava la qualificazione del capo a) come consumato e sosteneva che, poiché la somma era stata consegnata in un servizio di polizia predisposto per la cattura in flagranza, con immediato arresto e sequestro del denaro, non vi sarebbe stato un effettivo conseguimento del profitto e dunque il fatto sarebbe rimasto allo stadio del tentativo. Con il secondo deduceva omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo lamentava analoga omessa pronuncia sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, invocata per la modestia dell'offesa, le modalità della condotta, l'assenza di un'organizzazione strutturata, la limitata entità del danno e l'assoluzione sul capo b). Con il quarto contestava il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, sostenendo che la motivazione di merito si fosse fondata solo su minacce, riferimenti ad armi, al periodo di Ferragosto e a contesti criminali, senza accertare un effettivo richiamo alla forza intimidatrice di un'associazione mafiosa né una concreta condizione di assoggettamento della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, ribadendo che l'estorsione è consumata quando la cosa estorta viene consegnata all'estorsore, anche se la consegna avviene in un'operazione di polizia predisposta per l'arresto in flagranza e il denaro viene subito recuperato. Ha respinto il quarto motivo affermando che l'aggravante del metodo mafioso ricorre quando la minaccia, oltre a coartare la vittima, esprime una capacità intimidatrice tipicamente mafiosa idonea a generare assoggettamento e omertà; nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato, in modo unitario, le modalità intimidatorie della condotta. Ha poi respinto il terzo motivo osservando che la richiesta di lieve entità era comunque implicitamente disattesa dalla conferma dell'aggravante mafiosa, essendo la nuova attenuante incompatibile con fatti connotati da metodo mafioso. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, perché il giudice di appello non deve ribadire un'autonoma motivazione sul diniego delle attenuanti generiche quando l'appello si limita a riproporre gli stessi elementi già valutati e disattesi in primo grado, senza apportare nuovi profili.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità del solo tentativo di estorsione; la Corte lo supera ribadendo la consumazione al momento della consegna della cosa estorta.

  • art. 629 c.p.

    Norma incriminatrice dell'estorsione; la Corte afferma che il delitto è consumato quando la vittima consegna il bene richiesto, anche se il profitto è subito recuperato dalla polizia.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante del metodo mafioso ricorre quando la minaccia è concretamente evocativa della forza intimidatrice propria delle organizzazioni mafiose e idonea a determinare assoggettamento e omertà; non è necessario il richiamo esplicito a una specifica associazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non richiedono nuova e autonoma motivazione in appello se il gravame ripropone mere censure già disattese in primo grado senza elementi ulteriori.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso per lamentare vizi motivazionali e omessa pronuncia.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza di appello.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato per dedurre carenze motivazionali della decisione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamato nel quarto motivo per vizio di violazione di legge in tema di aggravante mafiosa.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato per i vizi di motivazione dedotti su tutti i motivi di ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato anche per denunciare l'omessa pronuncia e la motivazione apparente o illogica.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Indicato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti essenziali.

  • sentenza Corte costituzionale n. 120 del 2023

    Ha introdotto una nuova attenuante della lieve entità nel delitto di estorsione, destinata a operare solo per fatti marcatamente dissimili da quelli caratterizzati da allarme sociale e non compatibile con l'aggravante del metodo mafioso.

Massime di principio

  • In tema di estorsione, il delitto si considera consumato quando la cosa estorta viene consegnata all'agente, anche se la consegna avviene in un contesto di intervento immediato della polizia giudiziaria e il profitto venga poi recuperato o sequestrato; ai fini della consumazione non è necessario che l'agente mantenga una stabile disponibilità del bene.
  • L'aggravante del metodo mafioso non richiede l'esplicito richiamo a una determinata organizzazione criminale: è sufficiente che la condotta minacciosa, valutata nel suo complesso e nel contesto concreto, sia connotata da una capacità intimidatrice tipicamente mafiosa e sia idonea a determinare assoggettamento e omertà.
  • La verifica del metodo mafioso può fondarsi anche su messaggi intimidatori impliciti o silenti, purché il contesto e le modalità dell'azione rendano percepibile l'evocazione della forza intimidatrice delle consorterie mafiose.
  • La circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza costituzionale n. 120 del 2023 per l'estorsione, è configurabile solo in presenza di fatti di minima offensività, strutturalmente dissimili dalle estorsioni connotate da allarme sociale; essa non è compatibile con un fatto aggravato dal metodo mafioso.
  • In appello, il giudice non è tenuto a una nuova e autonoma motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche quando l'impugnazione si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in primo grado senza apportare elementi nuovi meritevoli di diverso apprezzamento.
  • L'omessa risposta espressa a una specifica doglianza non integra vizio di motivazione quando il rigetto della richiesta risulti comunque desumibile dall'impianto argomentativo complessivo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativoConfiscaContinuazione

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