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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28678/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con due censure: 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante un comportamento collaborativo (es. consegna spontanea del bilancino di precisione); 2) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (tenuità del lucro), avendo l'unica cessione contestata riguardato una somma irrisoria (20 euro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto legittima e non viziata la valutazione dei giudici di merito sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando la discrezionalità del giudice del merito e l'assenza di elementi positivi adeguatamente illustrati in appello, nonché i precedenti penali dell'imputato che delineano una personalità negativa. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte ha confermato che il riconoscimento richiede una verifica puntuale della modestia del lucro e della proporzionalità tra vantaggio patrimoniale e gravità dell'evento; i giudici di merito hanno motivatamente escluso la tenuità, ritenendo la condotta non occasionale alla luce delle modalità di occultamento, del materiale per il confezionamento e della contattabilità dell'imputato tramite cellulare. Conseguentemente è stata confermata la condanna pronunziata in rito abbreviato: reclusione anni 2, mesi 2, giorni 20 e multa di euro 11.000, con riconoscimento della recidiva; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che punisce la detenzione/cedimento di stupefacenti in ipotesi di lieve entità; applicata come fattispecie di riferimento per la condotta contestata, la sua compatibilità con l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 è riconosciuta, ma il suo quadro probatorio è valutato in concreto dal giudice di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che il giudice del merito può basare la decisione anche su un solo elemento ritenuto prevalente, purché la motivazione sia non contraddittoria

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante rinvenibile quando il reato è commesso per motivo di lucro e il profitto è di speciale tenuità; la Corte ha richiamato l'esigenza di una verifica puntuale della modestia del lucro e della proporzionalità tra vantaggio e gravità dell'evento

  • Sezioni Unite, sentenza n. 24990 del 30/01/2020 (giurisprudenza)

    Principio che ammette l'applicabilità dell'art. 62 n. 4 anche ai reati in materia di stupefacenti e chiarisce i criteri di applicazione: la necessità di valutare insieme entità del lucro e gravità dell'evento, con verifica motivata del giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese processuali: la Corte ha disposto che il ricorrente sostiene le spese del procedimento cassazionale in caso di rigetto

Massime di principio

  • La valutazione delle attenuanti generiche è essenzialmente di merito: le scelte del giudice del merito sono insindacabili in Cassazione se motivate e non illogiche; il ricorrente deve dimostrare vizi di motivazione concreti e non semplici dissensi valutativi
  • L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. richiede una valutazione complessiva e motivata della modestia del lucro e della proporzionalità rispetto all'evento; la mera esiguità del prezzo di una singola cessione (es. 20 euro) non è sufficiente se emergono elementi che indicano attività di spaccio non occasionale
  • Elementi quali precedenti penali, modalità di occultamento, rinvenimento di materiale per il confezionamento e contatti telefonici stabili sono indici rilevanti perché la condotta sia valutata come non episodica e di rilievo, ostando al riconoscimento di attenuanti legate alla tenuità
  • In sede di ricorso per cassazione non è possibile ottenere una riconsiderazione della prova o una diversa valutazione prognostica della personalità dell'imputato se la motivazione del giudice di merito è coerente e non contraddittoria
  • Chi propone ricorso cassazionale soccombe quando non dimostra errori di diritto o vizi logico-motivazionali; in tal caso può essere condannato anche alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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