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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20904/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Firenze ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna al Regno di Spagna di un cittadino cinese in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale di Mostoles per rapina e lesioni personali previste dal codice penale spagnolo. La Corte territoriale ha scelto di non rinviare la consegna, valorizzando la gravità dei reati oggetto del mandato e lo stato avanzato del procedimento spagnolo, già giunto al rinvio a giudizio, mentre quello italiano era ancora alle prime fasi. Il ricorrente, tramite il difensore, ha dedotto violazione dell'art. 24 l. n. 69 del 2005, sostenendo che la consegna avrebbe dovuto essere rinviata per consentirgli di partecipare al procedimento penale pendente in Italia per un delitto in materia di stupefacenti, nel quale è sottoposto a custodia cautelare in carcere. Ha contestato la valutazione di opportunità compiuta dalla Corte d'appello, affermando che i due procedimenti sarebbero entrambi in fase iniziale, che le pene previste in Spagna per i fatti oggetto del mandato sarebbero inferiori a quelle italiane e che la consegna gli impedirebbe di difendersi adeguatamente anche nella fase investigativa italiana.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, investisse in realtà il merito della valutazione discrezionale compiuta dalla Corte d'appello sul rinvio della consegna; tale apprezzamento, se sorretto da motivazione non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 69 del 2005. La Corte ha inoltre osservato che non era corretta l'assimilazione delle fasi dei due procedimenti, poiché in Spagna l'azione penale era già stata esercitata ed il processo era iniziato, mentre in Italia il procedimento era ancora in fase di indagini preliminari. Ha infine rilevato che il ricorrente non aveva allegato ragioni specifiche di un concreto interesse al rinvio né un effettivo pregiudizio difensivo, non essendo preclusi i rapporti con il difensore e non risultando indicati atti investigativi o processuali la cui presenza fosse necessaria. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 24 l. n. 69 del 2005

    norma invocata dalla difesa per sostenere il rinvio della consegna; la Corte non ne esamina nel merito la violazione, ritenendo la censura sostanzialmente diretta contro la discrezionalità della decisione della Corte d'appello.

  • art. 22, comma 1, l. n. 69 del 2005

    prevede che il vizio relativo al rinvio della consegna, quando attenga al merito della valutazione discrezionale, non è deducibile in sede di legittimità.

  • art. 20 l. n. 69 del 2005

    richiamato come parametro di valutazione dell'opportunità del rinvio della consegna, con riguardo alla gravità dei reati e alla data di consumazione.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per affermare che la sanzione economica conseguente all'inammissibilità va esclusa solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il rinvio della consegna nell'ambito del mandato d'arresto europeo costituisce una valutazione di opportunità rimessa alla Corte d'appello, che deve tenere conto non solo della gravità e della data di consumazione dei reati, ma anche della fase dei procedimenti, della restrizione della libertà, della complessità delle indagini e del possibile pregiudizio concreto per le esigenze difensive.
  • Se la decisione della Corte d'appello sul rinvio della consegna è sorretta da motivazione adeguata e non illogica, essa non è sindacabile in cassazione, perché il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Chi chiede il rinvio della consegna deve allegare in modo specifico il proprio concreto interesse e il pregiudizio effettivo che deriverebbe dall'immediata consegna; allegazioni generiche sul nocumento difensivo non sono sufficienti.
  • La semplice pendenza di un procedimento in Italia non impone automaticamente il rinvio della consegna, specie quando il procedimento estero sia già in fase processuale avanzata e quello italiano sia ancora alle indagini preliminari.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
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