Cassazione Penale, Sentenza n. 34321/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per tentata estorsione aggravata, sostenendo che mancassero gli elementi tipici dell'estorsione (violenza o minaccia idonea a incutere timore) e che la condotta dovesse essere riqualificata quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché agivano per recuperare un credito ritenuto legittimo (decreti ingiuntivi prodotti). Inoltre contestavano la valutazione delle circostanze (richiedendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti) e la quantificazione della pena, deducendo violazioni di legge e vizio nella motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi riproducessero pedissequamente le censure già presentate in appello e che la Corte territoriale avesse fornito motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica. Sul merito, ha confermato la qualificazione in termini di tentata estorsione: la persona offesa ha riferito di aver provato forte timore per richieste perentorie e reiterate e le immagini di videosorveglianza avrebbero confermato un atteggiamento prevaricatore dei reclamati incaricati. La Corte ha inoltre escluso la ricostruzione difensiva circa l'esistenza di un debito a carico della persona offesa, evidenziando che il cessionario non aveva assunto i debiti e che i decreti ingiuntivi erano ottenuti in tempi successivi e strumentali. Quanto alla dosimetria, la Corte ha ritenuto corretto il bilanciamento delle circostanze e non censurabile la scelta di non far prevalere le attenuanti generiche sulle aggravanti; perciò ha ritenuto legittima la pena irrogata. Per effetto dell'inammissibilità i ricorrenti sono condannati alle spese di questo grado e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
La condotta è stata qualificata come estorsione (tentata) anche se la minaccia non era esplicita; l'elemento intimidatorio può essere implicito, larvato o indiretto purché idoneo a incutere timore
art. 56 cod. pen.
Riconoscimento della natura tentata del reato, con conseguente applicazione del trattamento sanzionatorio previsto per il tentativo
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nella commissione del reato: imputati ritenuti corresponsabili per azione comune
art. 393 cod. pen.
Richiamata come possibile ricaduta alternativa (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), ma la Corte ha escluso tale riqualificazione ritenendo ingiusta la pretesa rivolta a un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio
Sentenza SS.UU. n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Principio applicato: se l'agente esercita la pretesa con violenza o minaccia nei confronti di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio si configura estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte di merito ha valutato i parametri indicati dall'art. 133 nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e nella determinazione del quantum
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai motivi di ricorso (lett. b) e e)) e alla necessità di specificità delle censure di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La pretesa di pagamento diventa estorsiva quando è rivolta a un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio: la circostanza che il debitore reale sia irreperibile e si agisca verso un terzo favorisce la configurazione dell'estorsione
- L'elemento intimidatorio può essere implicito o indiretto; non serve una minaccia testuale purché le modalità comportamentali siano idonee a incutere timore nella persona offesa
- La prova video e la coerenza della testimonianza della vittima possono compensare difficoltà linguistiche o parziali imprecisioni della testimonianza orale
- In sede di cassazione non è ammessa la mera reiterazione di questioni già motivate in appello: le censure devono evidenziare vizi specifici di diritto o di motivazione non manifestamente risolti dal giudice di merito
- La riqualificazione in esercizio delle proprie ragioni richiede elementi concreti che dimostrino la legittimità della pretesa e il collegamento con il rapporto obbligatorio; la semplice produzione di decreti ingiuntivi non è decisiva se il passaggio di debiti non risulta contrattualmente operato
- Nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti il giudizio del giudice di merito, fondato sui parametri dell'art. 133 c.p., è di regola insindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità
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