Cassazione Civile, Ordinanza n. 34567/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una successione aperta nel 1988, in relazione alla quale l'ufficio tributario rettificò il valore di due cespiti ereditari con avviso di accertamento del 1991. Il contribuente impugnò quell'atto e chiese anche di definire la lite con condono ai sensi dell'art. 53 della l. n. 413/1991. Successivamente l'ufficio emise un avviso di liquidazione nel 1992, poi annullato in sede di rinvio perché la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 53 e non del comma 1. Nel 1993 l'ufficio dichiarò la decadenza dal condono e richiese il pagamento di un terzo dell'imposta complementare ex art. 40, comma 2, d.lgs. n. 346/1990, con sanzioni; anche su questo punto la Corte di cassazione, con sentenza del 2011, dichiarò definitiva la decadenza dal condono e ritenne legittima la riscossione provvisoria di un terzo dell'imposta durante il giudizio. Nel 2012 venne poi notificata una cartella per il pagamento dell'intera imposta complementare di successione, ipotecaria e INVIM. La CTP respinse il ricorso del contribuente, ma la CGT di secondo grado della Sicilia accolse l'appello e annullò la cartella, ritenendo mancante l'atto presupposto di liquidazione dell'intera imposta e insufficiente il richiamo all'avviso del 1993, perché riferito solo alla riscossione provvisoria di un terzo dell'imposta, privo della liquidazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e della formale intimazione a pagare entro sessanta giorni. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 53 l. n. 413/1991 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la cartella fosse comunque preceduta dalla necessaria liquidazione e che il giudice di appello avesse errato nel ritenere inesistente l'atto presupposto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo proposto dall'Agenzia si limitava a sostenere, in modo generico, che la cartella fosse preceduta dall'avviso di liquidazione del 1993, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla insufficienza di quell'avviso a integrare la liquidazione dell'intera imposta complementare e delle relative sanzioni. Secondo la Cassazione, la censura non era specifica e non era correlata alla motivazione della decisione di merito, integrando un "non motivo" ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 53 l. n. 413/1991
L'avviso del 1993 era riferito alla definizione della lite/condono e alla riscossione provvisoria, ma non poteva essere considerato sufficiente a integrare la liquidazione dell'intera imposta complementare richiesta con la cartella.
art. 40, comma 2, d.lgs. n. 346/1990
La riscossione provvisoria di un terzo dell'imposta complementare è richiamata come istituto distinto dalla liquidazione integrale posta a base della cartella impugnata.
art. 24 Cost.
La norma è evocata nel motivo di ricorso, ma la Corte non entra nel merito della dedotta lesione del diritto di difesa perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge denunciata non è scrutinata nel merito per aspecificità del motivo di ricorso.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla ratio decidendi; il motivo che non si confronta con la decisione impugnata è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È esclusa la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato che operano tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che si limiti a riproporre la propria tesi senza confutare le argomentazioni decisive del giudice di merito è inammissibile come "non motivo".
- Quando la cartella di pagamento si fonda su un presupposto liquidatorio contestato, occorre verificare che l'atto richiamato sia idoneo a liquidare l'intera pretesa iscritta a ruolo e non solo una diversa frazione o una diversa fase procedimentale.
- L'avviso riferito alla riscossione provvisoria di una quota dell'imposta in pendenza di giudizio non può, di per sé, supplire alla mancanza di un atto di liquidazione dell'intero tributo e delle relative sanzioni richiesto per la cartella successiva.
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