Ordinanza n. 14661/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’annullamento previa sospensiva - del provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Kolkata del 30 aprile 2026, prot. n.-OMISSIS-notificato alla ricorrente l’8 maggio 2026, recante il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato; - del verbale, degli appunti, delle schede di valutazione e di ogni altro atto relativo al colloquio consolare del 28 aprile 2026, allo stato non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato da un consolato italiano, nonché gli atti relativi al colloquio consolare
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato e gli atti relativi al colloquio consolare. Il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso introduttivo, concernente la validità della procura alle liti rilasciata all’estero. In particolare, la procura, pur sottoscritta con firma digitale, non risultava autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero, né corredata dalla legalizzazione consolare italiana o, in alternativa, dall’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja. La ricorrente aveva sostenuto che la firma digitale fosse sufficiente, poiché consentirebbe la sottoscrizione a distanza indipendentemente dal luogo materiale in cui si trova il titolare, ma il Collegio ha ritenuto necessario sottoporre alle parti la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né sulla domanda cautelare né sul merito dell’impugnazione. Richiamando l’indirizzo della Sezione e la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025, ha ritenuto che la procura rilasciata all’estero debba rispettare le forme di autenticazione e di legalizzazione o apostille necessarie per poter essere fatta valere in Italia. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo e che il giudizio instaurato da un difensore privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge è inammissibile. Il Collegio ha quindi sollecitato il contraddittorio sulla possibile inammissibilità del ricorso, assegnando alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie esclusivamente su tale profilo, e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 3 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
sollecitare il contraddittorio delle parti sulla possibile inammissibilità del ricorso introduttivo
Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile questione decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla questione.
art. 182, comma 2, c.p.c.
la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo
La disciplina della regolarizzazione della procura prevista dal codice di procedura civile non è automaticamente applicabile al processo amministrativo.
art. 33 d.P.R. n. 445/2000
La procura rilasciata all’estero deve essere munita, per poter essere fatta valere in Italia, della legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo l’applicazione di strumenti internazionali alternativi.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 71/2011
È richiamato quale fondamento della necessità della legalizzazione consolare dei documenti formati all’estero destinati a essere fatti valere in Italia.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
Per gli Stati aderenti, la legalizzazione consolare può essere sostituita dall’apostille, secondo le modalità previste dalla Convenzione.
legge n. 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’apostille.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; l’autenticazione da parte del difensore italiano non è sufficiente, neppure se effettuata mediante collegamento video a distanza.
- Per poter essere utilizzata nel processo amministrativo italiano, una procura formata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- La sottoscrizione con firma digitale della procura rilasciata all’estero non sostituisce, di per sé, l’autenticazione da parte dell’autorità competente dello Stato estero né la legalizzazione o l’apostille necessaria per la spendibilità del documento in Italia.
- Nel processo amministrativo, il giudizio instaurato da un difensore al quale lo jus postulandi non sia stato conferito nelle forme di legge è inammissibile; la disciplina dell’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile per consentire la regolarizzazione della procura.
- Prima di dichiarare l’inammissibilità sulla base di una questione rilevata d’ufficio, il giudice amministrativo deve attivare il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per presentare osservazioni sulla questione.
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