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Sentenza

Sentenza n. 1029/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Puglia - Lecce n. 846/2023, che aveva ordinato la messa a disposizione della documentazione richiesta con istanza di accesso del 13 febbraio 2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. sostenendo che il Comune non avesse dato esecuzione alla sentenza n. 846/2023, notificata all’amministrazione il 17 ottobre 2023, con la quale era stata ordinata la messa a disposizione, entro trenta giorni, di tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 13 febbraio 2023. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Comune ha eccepito di avere eseguito la sentenza mediante la nota dell’8 novembre 2023, comunicando che presso la sede comunale non era presente documentazione relativa all’intervento, trattandosi di opere risalenti a oltre trent’anni prima; ha inoltre richiamato una successiva nota del 17 dicembre 2024, con cui aveva affermato di non rinvenire documenti relativi all’esproprio. La ricorrente ha contestato l’idoneità di tali comunicazioni a dimostrare l’esecuzione del giudicato. In memoria di replica ha altresì chiesto l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza n. 846/2023 costituiva titolo esecutivo e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Una volta dedotta la mancata esecuzione, spettava al Comune dimostrare l’effettivo adempimento. Le note comunali non provavano l’inesistenza definitiva della documentazione: dalla nota dell’8 novembre 2023 emergeva piuttosto che i documenti erano oggetto di digitalizzazione presso un’altra struttura e non erano di facile e immediata reperibilità. Tale circostanza integrava una difficoltà organizzativa o temporanea indisponibilità, non un’impossibilità oggettiva di eseguire il giudicato, anche perché il riferimento all’altra struttura induceva a ritenere che la documentazione fosse ancora nella disponibilità dell’ente. Il Tribunale ha quindi ordinato al Comune di mettere a disposizione la documentazione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d’ora il Prefetto di Lecce, con facoltà di subdelega, quale commissario ad acta, assegnandogli ulteriori novanta giorni per l’esecuzione. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, perché proposta per la prima volta nella memoria di replica e comunque non necessaria alla luce della nomina del commissario ad acta. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    La ricorrente ha agito ai fini dell’ottemperanza della sentenza.

    Gli strumenti dell’ottemperanza consentono di ottenere l’attuazione concreta del giudicato amministrativo, anche mediante l’ordine rivolto all’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, poiché la relativa domanda era stata proposta per la prima volta in memoria di replica e, comunque, il Collegio ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine risultava decorso dalla notificazione della sentenza al Comune.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il privato deduce la mancata esecuzione di un giudicato e dimostra l’esistenza e la notificazione della pronuncia nonché il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione, spetta all’amministrazione dimostrare l’effettivo e completo adempimento.
  • Una comunicazione amministrativa che rappresenti soltanto la difficoltà di reperire la documentazione, anche perché collocata presso un’altra struttura dell’ente o sottoposta a digitalizzazione, non dimostra l’inesistenza dei documenti né integra un’impossibilità oggettiva di eseguire il giudicato.
  • La temporanea indisponibilità o la difficoltà organizzativa dell’amministrazione nel reperire documenti ancora nella propria disponibilità non giustifica l’inottemperanza a un ordine giudiziale di ostensione.
  • In sede di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.
  • La domanda di penalità di mora proposta per la prima volta in una memoria di replica è tardiva; inoltre, la nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura sufficiente e rendere non necessaria l’applicazione della penalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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