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Sentenza

Sentenza n. 7493/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Velletri - sezione Lavoro n. 569/25 nel procedimento contrassegnato con RGn. 4913/2024, pubblicata in data 15/04/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 28/05/2025, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202513012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 569/2025, relativa all'accredito di euro 1.500,00 sulla Carta del docente, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 569/2025, notificata e passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva ordinato al Ministero di attivare la Carta con accredito di euro 1.500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo. La ricorrente ha allegato l'inadempimento dell'amministrazione. Il Ministero, non costituito, non ha fornito chiarimenti né documentato l'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Velletri. Ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'amministrazione non avesse fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento, applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore richiamati dalla Cassazione. Il giudice dell'ottemperanza non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertata nel titolo giudiziale. Il Ministero è stato quindi ordinato a eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. È stato nominato, per l'eventuale inutile decorso del termine, il direttore generale competente dell'amministrazione resistente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere all'esecuzione entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. La richiesta di astreinte è stata respinta perché il ritardo non è stato ritenuto sufficientemente significativo da giustificare la misura prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 600,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La misura coercitiva dell'astreinte non è stata applicata, poiché il ritardo dell'amministrazione è stato ritenuto non sufficiente a giustificarla.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta del docente, già accertato dal giudice ordinario nel titolo oggetto di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamata dal titolo giudiziale per il riconoscimento, dalla maturazione del diritto al soddisfo, del maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza del giudice ordinario in copia attestata conforme.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento di un'amministrazione a un giudicato e l'amministrazione non dimostra l'avvenuta esecuzione né fornisce chiarimenti, la domanda può essere accolta sulla base dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del titolo giudiziale passato in giudicato e non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertati dal giudice che ha pronunciato il titolo.
  • In presenza di inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare anticipatamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La condanna a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente all'inottemperanza, ma richiede che il ritardo dell'amministrazione sia concretamente tale da giustificare l'applicazione della misura coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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