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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21158/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo alcuna riforma della sentenza di merito, né un arresto sul merito del reato contestato, ma solo una declaratoria di inammissibilità per genericità del motivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo: la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice di appello non avrebbe dovuto omettere una pronuncia di proscioglimento ai sensi della norma citata. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico, perché non espone le specifiche ragioni di diritto e di fatto poste a sostegno della censura e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata. Da tale difetto di specificità deriva l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    la censura fondata su questa norma deve indicare specifiche ragioni di diritto e di fatto; non basta un richiamo generico al dovere del giudice di pronunciare il proscioglimento

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; la mera prospettazione astratta della violazione di legge non è sufficiente.
  • La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile se non indica in modo puntuale quali elementi di fatto o di diritto imponevano la immediata declaratoria di proscioglimento.
  • La mancanza di correlazione tra le censure formulate e la motivazione della sentenza impugnata integra difetto di specificità del motivo e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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