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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5972 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la sanzione prevista dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, riferita all’IVA per il 2006. In un contratto di fornitura per il periodo 2005-2011, l’Ufficio aveva considerato corrispettivo, e non sconto sul prezzo, l’importo forfettario di 5 milioni di euro riconosciuto a XXX Auto: secondo l’Agenzia, esso remunerava l’impegno di XXX Auto ad assegnare a D. il 100% del proprio fabbisogno di moduli HVAC. La CTR del Piemonte, confermando la CTP di Torino, aveva invece interpretato l’importo come sconto effettivo, riferito al mantenimento delle assegnazioni già previste. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 26 del D.P.R. n. 633/1972 e delle norme sull’interpretazione contrattuale, sostenendo che la clausola prevedesse un’autonoma obbligazione di fare e che la somma ne fosse il corrispettivo. A supporto ha richiamato la formulazione delle clausole, il pagamento anticipato e l’emissione di note di debito anziché di credito.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia. In primo luogo, il ricorso era carente di autosufficienza: non riproduceva né l’avviso di accertamento né, soprattutto, il contratto quadro, pur fondandosi sulla sua interpretazione. Inoltre, la censura, benché formulata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa lettura delle clausole e una nuova valutazione dei fatti: non denunciava un’effettiva inosservanza dei criteri interpretativi e la Corte non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito. È quindi rimasta ferma la sentenza della CTR, che aveva confermato l’annullamento della sanzione. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 13.300 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Tale norma impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, "gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione".

    Il ricorrente in Cassazione deve indicare e riprodurre in modo puntuale gli atti e i documenti decisivi per la censura, specificando dove sono stati prodotti. La mera descrizione parziale o generica del loro contenuto non consente alla Corte di valutarla e può rendere il ricorso inammissibile.

  • Art. 1362 c.c. e seguenti

    Ed invero l'Agenzia contesta non l'applicazione dei criteri ermeneutici ma che il risultato della loro applicazione non abbia condotto la CTR a qualificare l'obbligazione come autonoma invece che accessoria, ponendo in evidenza elementi di fatto (anche in termini suggestivi, suggerendo che nell'accordo avrebbero la parti potuto utilizzare "una formulazione molto più chiara" se volevano praticare uno "sconto aggiuntivo forfettario"), la cui considerazione non è stata omessa dal giudice di appello, ma, non illogicamente e con i medesimi criteri ermeneutici, diversamente apprezzata.

    La contestazione dell’esito interpretativo di un contratto non dimostra, da sola, la violazione delle regole ermeneutiche. Se il giudice di merito ha considerato gli elementi rilevanti e li ha apprezzati in modo non illogico, chiedere una diversa qualificazione dell’obbligazione equivale a sollecitare una nuova valutazione di merito, non consentita in Cassazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere dalla Cassazione una diversa interpretazione delle clausole contrattuali o una revisione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Nel caso concreto la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, è stata ritenuta diretta a quel risultato.

Massime di principio

  • Chi ricorre in Cassazione deve mettere la Corte in condizione di verificare la censura sulla base del ricorso stesso: occorre riprodurre il contenuto rilevante degli atti e dei documenti e indicare dove sono stati prodotti. L’omissione del documento centrale su cui si fonda la contestazione può comportare l’inammissibilità.
  • Una diversa lettura di un contratto non basta a dimostrare la violazione delle regole di interpretazione. Occorre indicare quale criterio legale sia stato applicato in modo errato; non è possibile chiedere alla Cassazione di scegliere tra interpretazioni fattuali alternative quando il giudice di merito ha motivato in modo non illogico.
  • Per distinguere uno sconto dal corrispettivo di una prestazione, la qualificazione dipende dall’interpretazione complessiva dell’accordo e dagli elementi valutati dal giudice di merito. In questa decisione la Cassazione non ha stabilito in via generale che somme analoghe siano sempre sconti: ha lasciato ferma la qualificazione data dalla CTR perché il ricorso era inammissibile.

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