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Ordinanza

Ordinanza n. 1133/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - Deliberazione Consiglio Comunale Campi Salentina 26 novembre 2020, n. 34 avente ad oggetto: Adeguamento del vigente PUG al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) – Approvazione definitiva - delibera C.C. Campi Salentina n. 72 del 30.11.2010 di approvazione del PUG - Deliberazione Giunta Regionale di Puglia n. 176 del 16.02.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale {PPTR). - I risultati conclusivi dei tre tavoli tecnici tenutisi in data 21/01/2019, 19/03/2019 e 02/05/2019 ad iniziativa del Comune di Campi Salentina con Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce, Taranto, - Deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni di Giunta Comunale n. 78 del 21.05.2019, avente ad oggetto "Adeguamento del vigente PUG al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Proposta di adozione per il Consiglio Comunale" - Della Deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni di Consiglio Comunale n. 15 del 22/05/2019 con la quale il Comune di Campi Salentina ha adottato la proposta di Adeguamento al PPTR - DCC n. 37 del 27/11/2019 con la quale il Comune di Campi Salentina ha controdedotto le osservazioni all'Adeguamento del PUG di Campi Salentina al PPTR - nota prot. n. 16253 del 13/12/2019 con cui il Comune di Campi Salentina ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi del co. 4 dell'art. 97 delle NTA del PPTR - dei lavori della predetta Conferenza dei servizi; - del parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo espresso, con nota prot. n. 4252 del - 21/04/2020, in ordine alla compatibilità dell'Adeguamento del PUG di Campi Salentina al PPTR; - Degli atti di estremi e data non nota con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e la Regione hanno condiviso le modifiche apportate dall'Adeguamento del PUG di Campi Salentina al PPTR come integrate a seguito delle attività di valutazione della coerenza e compatibilità (art. 97, comma 7 delle NTA del PPTR) discusse e aggiornate in sede dì Conferenza di Servizi e hanno concordato di aggiornare e rettificare il PPTR; - Della deliberazione della Giunta Regionale di Puglia n.1187 del 31/07/2020, pubblicata nel BURP n. 119 del 21/08/2020, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato la compatibilità paesaggistica ai sensi ex art. 96.1.a delle NTA del PPTR dell'Adeguamento del PUG del Comune di Campi Salentina al PTR e l'aggiornamento del PPTR ex art. 2, co. 8 della L.R. n. 20/2009 - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202101304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di approvazione e formazione dell’adeguamento del PUG di Campi Salentina al PPTR, inclusi gli atti comunali, regionali e ministeriali presupposti e conseguenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione del Consiglio comunale di Campi Salentina di approvazione definitiva dell’adeguamento del vigente PUG al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, nonché la deliberazione di approvazione del PUG, il PPTR regionale, gli atti di adozione e controdeduzione, i risultati dei tavoli tecnici, la conferenza di servizi, il parere ministeriale di compatibilità paesaggistica, gli atti di condivisione delle modifiche al PPTR e la deliberazione regionale di compatibilità paesaggistica e aggiornamento del PPTR. Nel corso dell’udienza il difensore costituito ha comunicato il decesso del ricorrente e ha chiesto l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79 c.p.a. La decisione non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti urbanistici e paesaggistici, poiché il giudizio è stato interrotto per l’evento processuale sopravvenuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’interruzione del processo a decorrere dal 25 giugno 2026, data in cui il difensore costituito ha dichiarato in giudizio il decesso del ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che il decesso della parte incida sull’effettività del contraddittorio e determini l’obbligo di dichiarare l’interruzione ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., con rinvio alle disposizioni pertinenti del codice di procedura civile. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito delle impugnazioni. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Il sopravvenuto decesso di una parte costituita comporta l’interruzione del processo dalla data in cui il procuratore costituito rende la relativa dichiarazione; la norma rinvia alle pertinenti disposizioni del codice di procedura civile.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Le disposizioni del codice di procedura civile disciplinano gli eventi interruttivi del processo richiamati dall’art. 79, comma 2, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando il difensore costituito dichiara in giudizio il decesso della parte, il giudice amministrativo deve dichiarare l’interruzione del processo a decorrere dalla data della dichiarazione, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a.
  • Il decesso della parte costituisce un evento idoneo a incidere sull’effettività del contraddittorio, poiché la parte non è più in grado di esercitare personalmente e adeguatamente le proprie facoltà difensive; l’interruzione opera quindi come garanzia della prosecuzione del giudizio nei confronti degli eventuali successori secondo le forme previste dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli e piani paesaggisticiInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

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