Cassazione Penale, Sentenza n. 29361/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello contestando principalmente la mancata riqualificazione del fatto: la difesa aveva sostenuto che, per le modalità dell'evento (ingresso in supermercato per acquistare, disponibilità di denaro, reazione violenta successiva a invito a uscire, abuso di alcol), non vi era stata intenzione di sottrarre beni e quindi non poteva configurarsi rapina (art. 628 c.p.), al più violenza privata (art. 610 c.p.). In secondo luogo si lamentava l'assenza di motivazione in ordine alla misura della pena, poiché la Corte d'appello si limitava a definirla "modesta" senza valutare i profili addotti dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha sancito che la sentenza d'appello è del tutto silente circa la questione della qualificazione giuridica sollevata in appello e priva dei requisiti minimi di completezza motivazionale. Perciò ha annullato la parte della sentenza relativa alla tentata rapina aggravata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, affinché venga deciso il punto sollevato (e con ogni conseguenza sul trattamento sanzionatorio). Ha dichiarato inammissibili nel resto i ricorsi e ha reso irrevocabili le statuizioni di responsabilità degli imputati con riferimento alle residue imputazioni (lesioni e danneggiamento); di fatto il ricorso è accolto solo parzialmente con annullamento limitato alla rapina.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
richiamato nel ricorso quale norma sulla rapina
la Corte ha ritenuto che la decisione di merito non abbia motivato la qualificazione del fatto come rapina rispetto alla tesi difensiva che prospettava la configurabilità al massimo di violenza privata; l'omessa risposta su tale questione ha determinato l'annullamento della statuizione relativa alla rapina
art. 610 cod. pen.
richiamato nel ricorso come possibile riqualificazione
la difesa sosteneva che le condotte fossero riconducibili a violenza privata e non a rapina; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia affrontato e confutato tale prospettazione, sicché la questione dovrà essere esaminata nel nuovo giudizio
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20
citato nel provvedimento come norma che consente il contraddittorio scritto
utilizzato per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto tra le parti; non incide sul merito ma sul procedimento di trattazione del ricorso
Massime di principio
- Se in appello viene prospettata una diversa qualificazione giuridica del fatto (es. violenza privata invece di rapina), la corte d'appello è tenuta a motivare esplicitamente il perché della conferma o della diversa qualificazione: la mera menzione del motivo senza risposta argomentata può determinare la cassazione limitata alla questione non motivata
- L'omissione della motivazione su un punto rilevante che incide sulla configurazione del reato è vizio che legittima l'annullamento e il rinvio; la decisione di rinvio può essere affidata ad altra sezione per garantire imparzialità e completezza dell'esame
- Le statuizioni non affette da vizio motivazionale restano in generale irrevocabili: la cassazione parziale può annullare soltanto i capi concreti di imputazione privi di adeguata motivazione lasciando ferme le altre condanne
- In giudizio, per escludere la rapina è cruciale dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo di sottrazione (intenzione di appropriarsi della cosa) e fornire elementi fattuali che giustifichino una diversa qualificazione (es. acquisto, reazione, assenza di intento di furto)
- Sulla determinazione della pena, la corte deve sempre fornire motivazione per la misura inflitta; la semplice definizione della pena come "modesta" senza argomentazioni non soddisfa i requisiti motivazionali ed è contestabile in sede di legittimità
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