Tribunale, Sentenza T-239/23
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 25 giugno 2025. — Comité interprofessionnel du vin de Champagne e Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo NERO CHAMPAGNE – DOP anteriore “Champagne” – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 103, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 – Marchio contenente una DOP – Prodotti conformi al disciplinare della DOP – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001. — Causa T-239/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’opposizione dei tutori della DOP "Champagne" al marchio NERO CHAMPAGNE. La Corte chiarisce che la limitazione della domanda a vini conformi al disciplinare e a servizi connessi non esclude automaticamente l’applicazione dell’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013. Accerta inoltre un difetto di motivazione dell’EUIPO e ritiene il segno idoneo a indurre in errore il pubblico italiano. In riforma, accoglie l’opposizione per tutte le classi di prodotti e servizi in causa.
Marchio denominativo "NERO CHAMPAGNE" e DOP "Champagne": applicabilità dell’articolo 103, paragrafo 2, lettere a), ii), e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 ai marchi contenenti una DOP, anche se limitati a prodotti conformi al disciplinare, e sufficienza della motivazione dell’EUIPO.
La questione giuridica
Nei ricorsi diretti contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, si discuteva se un marchio dell’Unione europea contenente una DOP possa essere registrato quando è limitato a prodotti conformi al disciplinare della DOP e a servizi connessi; se, in tale ipotesi, l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 possa comunque essere invocato per opporsi alla registrazione per sfruttamento della notorietà della DOP; se la decisione impugnata fosse adeguatamente motivata; e se il segno NERO CHAMPAGNE fosse idoneo a indurre in errore il pubblico ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che la protezione delle DOP vitivinicole osta alla registrazione di un marchio che le contenga non solo quando il segno è usato per prodotti non conformi al disciplinare, ma anche quando, pur limitato a prodotti conformi o a servizi connessi, esso sfrutti indebitamente la notorietà della DOP o veicoli un’indicazione falsa o ingannevole; pertanto l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 è applicabile anche in tale ipotesi e richiede una valutazione concreta caso per caso. La commissione di ricorso ha errato nel considerare irrilevante l’articolo 103, paragrafo 2, e nel non motivare adeguatamente il rigetto delle prove offerte; inoltre il segno NERO CHAMPAGNE, per il pubblico italiano, può evocare indebitamente il colore o il vitigno dello Champagne e risultare ingannevole ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera c).
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013
- Articolo 103, paragrafo 2, lettere a), ii), c) e d), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Marchio dell’Unione europea denominativo NERO CHAMPAGNE e DOP "Champagne"
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo NERO CHAMPAGNE. La controversia è incentrata sulla protezione della DOP "Champagne" nel settore vitivinicolo e sull’interazione tra il regolamento sui marchi dell’Unione e il regolamento OCM unica.
Fatti e procedimento amministrativo
Nero Lifestyle Srl aveva chiesto la registrazione del marchio NERO CHAMPAGNE per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 41. La domanda era stata delimitata, per quanto qui interessa, a vini conformi al disciplinare della DOP "Champagne", ai servizi di vendita di tali vini e a servizi culturali, educativi e promozionali destinati a presentare e valorizzare i vini Champagne.
Il Comité interprofessionnel du vin de Champagne e l’INAO avevano proposto opposizione sulla base della DOP "Champagne", invocando l’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 103, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento n. 1308/2013. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione solo in parte; la commissione di ricorso aveva poi ampliato l’accoglimento ad alcuni servizi di classe 35, ma aveva respinto l’opposizione per i prodotti di classe 33, per i servizi di classe 41 e per i servizi di vendita di vini Champagne.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, che consente l’opposizione fondata su una DOP o IGP anteriore;
- l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in tema di obbligo di motivazione delle decisioni EUIPO;
- gli articoli 102 e 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
L’articolo 103, paragrafo 1, consente l’uso della DOP da parte di chi commercializza vino conforme al disciplinare. L’articolo 103, paragrafo 2, tutela invece la DOP contro, tra l’altro:
- l’uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto per prodotti comparabili non conformi al disciplinare o nella misura in cui sfrutti la notorietà della denominazione;
- qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole sulla provenienza, origine, natura o qualità essenziali del prodotto.
Questioni giuridiche esaminate
I ricorrenti sostenevano, in sintesi:
- che il solo fatto di inserire la DOP "Champagne" in un marchio costituisse uso incompatibile con la tutela della DOP;
- che, comunque, l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), poteva applicarsi anche quando il marchio fosse limitato a prodotti conformi al disciplinare;
- che la commissione di ricorso non avesse effettuato una valutazione complessiva del segno;
- che la motivazione fosse insufficiente;
- che, in ogni caso, il segno fosse ingannevole ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera c).
Ragionamento del Tribunale sull’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii)
Il Tribunale respinge l’idea che il regolamento n. 1308/2013 vieti in assoluto un marchio contenente una DOP. Richiama l’articolo 102, paragrafo 1, per chiarire che un marchio contenente una DOP può essere registrato a certe condizioni e che la registrazione è preclusa solo se il segno non è conforme al disciplinare oppure se il suo uso rientra in una delle ipotesi dell’articolo 103, paragrafo 2.
Sul punto decisivo, il Tribunale afferma che l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), non è limitato ai prodotti non conformi al disciplinare: la disposizione non menziona prodotti comparabili o una categoria specifica di prodotti o servizi e, quindi, può applicarsi anche a marchi registrati per prodotti conformi al disciplinare e servizi connessi. Perciò la commissione di ricorso non poteva escludere in via astratta l’applicazione della norma sulla base della sola limitazione dell’elenco dei prodotti.
Presunzione di assenza di sfruttamento e obbligo di motivazione
Il Tribunale esamina la cosiddetta "teoria della limitazione" seguita dall’EUIPO. Precisa che una limitazione a prodotti conformi al disciplinare e a servizi connessi può giustificare una presunzione relativa di assenza di sfruttamento della notorietà della DOP, ma tale presunzione è confutabile con elementi concreti, suffragati e concordanti. Quando tali elementi sono dedotti, l’EUIPO deve esaminarli e spiegare perché non siano idonei a superare la presunzione.
Nel caso concreto, la commissione di ricorso si era limitata ad affermare che non vi era prova che l’uso del marchio ricadesse nell’articolo 103, paragrafo 2, senza affrontare in modo sufficiente gli elementi addotti dai ricorrenti, tra cui la notorietà della DOP, la struttura del marchio denominativo e il possibile uso del segno sul mercato. Ne deriva una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 94 del regolamento 2017/1001 e all’articolo 296 TFUE.
Valutazione dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera c)
Il Tribunale ritiene che il segno NERO CHAMPAGNE possa essere percepito dal pubblico italiano come evocativo del colore del vino o del vitigno, anche perché nel settore enologico il colore è normalmente usato per descrivere i vini e il termine "nero" compare in varie denominazioni di vitigni e DOP italiane. Poiché i vini Champagne possono essere solo bianchi o rosati, il pubblico potrebbe essere indotto a credere che si tratti di una nuova varietà di Champagne, ossia di uno "champagne nero".
Il richiamo dell’EUIPO alla presunta famiglia di marchi NERO non è ritenuto decisivo, perché non risultava dimostrata né la notorietà di tale famiglia di marchi presso il pubblico di riferimento né le ragioni concrete della sua esistenza. Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha errato nel negare l’applicabilità dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera c).
Decisione e potere di riforma
Il Tribunale annulla la decisione impugnata nella parte in cui aveva respinto il ricorso amministrativo dei ricorrenti. Esercitando il potere di riforma ex articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, accoglie l’opposizione anche per i prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 41 indicati nella pronuncia, annullando la decisione della divisione di opposizione nella parte sfavorevole ai ricorrenti.
Spese
L’EUIPO e Nero Lifestyle, rimasti soccombenti, sono condannati alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso. Le spese della Repubblica francese e della Repubblica italiana restano a loro carico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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