Ordinanza n. 1703/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) provvedimento comunicato dall'INPS avente ad oggetto: Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'INPS - provvedimento di esclusione. [INPS.0003.17/12/2025.0038899], con cui l'Amministrazione controparte determinava di ESCLUDERE dalla procedura concorsuale in oggetto la ricorrente; b) del successivo provvedimento - adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con Deliberazione n. 265 del 30 DICEMBRE e pubblicato sul Portale “InPa” e sul sito istituzionale dell'INPS (sub Doc. n. 3), avente ad oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'INPS - Approvazione delle graduatorie di merito finali e immissione in ruolo dei vincitori; c) tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali, coevi ed esecutivi, ancorché non notificati né comunicati. Con condanna dell’Amministrazione: - all’inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito finale per i medici specializzati, relativa alla direzione regionale della Sicilia, nella posizione utile che le deve essere attribuita; - alla nomina ed assunzione con riserva; - al risarcimento dei danni (anche del danno biologico), in corso di determinazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, nella fase cautelare e impregiudicata ogni questione anche in rito, ha esaminato sommariamente gli atti e la documentazione depositata. Ha ritenuto che non emergesse il fumus boni iuris lamentato, alla luce delle osservazioni puntualmente fornite dall'INPS, e ha quindi respinto la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati. La regolazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.
Atto impugnato: provvedimento di esclusione da un concorso pubblico dell'INPS per l'assunzione di 1069 professionisti medici, nonché successiva approvazione delle graduatorie finali e immissione in ruolo dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (ente banditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'INPS l'ha esclusa dal concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di professionisti medici di prima fascia funzionale, nonché la successiva deliberazione di approvazione delle graduatorie finali e di immissione in ruolo dei vincitori e gli atti connessi. Ha chiesto inoltre l'inserimento nella graduatoria relativa ai medici specializzati per la Direzione regionale Sicilia, la nomina e assunzione con riserva e il risarcimento dei danni, compreso il danno biologico. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti; dalla decisione emerge soltanto che la ricorrente contestava l'esclusione e che l'Amministrazione aveva fornito osservazioni ritenute puntuali dal Collegio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, allo stato del sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a seguito di un esame sommario degli atti e della documentazione, non ravvisi il fumus boni iuris delle censure dedotte.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris non definisce nel merito il giudizio di annullamento e lascia impregiudicate le questioni anche di rito.
- La valutazione cautelare può fondarsi anche sulle osservazioni dell'amministrazione resistente, purché il giudice ne dia conto qualificandole come puntuali e coerenti con l'esito del sommario esame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 138/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 550/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 796/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 797/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 798/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 799/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →