Sentenza n. 119/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento a) dell'atto avente protocollo n.-OMISSIS-del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare e notificato al ricorrente in data 27.01.2021 recante l’irrogazione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari; b) nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all'annullamento della sanzione ed alla riammissione in servizio oltre alla ricostruzione della carriera e restituzione degli emolumenti non percepiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, adottato dal Ministero della Difesa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già militare dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la sanzione della perdita del grado per rimozione, chiedendo anche la riammissione in servizio, la ricostruzione della carriera e la restituzione degli emolumenti non percepiti. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1392, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, sostenendo che il procedimento disciplinare fosse concluso oltre il termine di 270 giorni decorrente dalla conoscenza della sentenza penale irrevocabile; secondo il ricorrente, il termine sarebbe decorso dal 21 ottobre 2019 e il provvedimento, adottato il 28 dicembre 2020 e notificato il 27 gennaio 2021, sarebbe intervenuto dopo 352 giorni; 2) illegittima instaurazione del procedimento disciplinare prima della formazione del giudicato penale, poiché la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza, sia pure ai fini della rideterminazione della pena; 3) violazione del principio di proporzionalità, per omessa o insufficiente valutazione della concreta gravità dei fatti e delle circostanze aggravanti e attenuanti rilevanti ai fini della scelta della sanzione. Il Ministero ha sostenuto che il termine doveva decorrere dal 15 gennaio 2020, data di acquisizione integrale della sentenza irrevocabile, e doveva essere prorogato di 82 giorni per le sospensioni connesse all’emergenza sanitaria, risultando quindi rispettato il termine complessivo di 352 giorni. Ha inoltre dedotto che l’annullamento con rinvio riguardava soltanto la rideterminazione della pena, mentre l’accertamento del reato e della responsabilità era definitivo, e che i fatti giustificavano la massima sanzione disciplinare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al termine procedimentale, ha ritenuto rispettato l’art. 1392, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, computando il termine dalla data del 15 gennaio 2020, individuata quale momento di acquisizione integrale della sentenza penale irrevocabile, e aggiungendo gli 82 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, per un totale di 352 giorni. La censura relativa all’anticipata instaurazione del procedimento è stata respinta: l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione riguardava esclusivamente la rideterminazione della pena, sicché la commissione dei reati e la responsabilità del militare risultavano definitivamente accertate; inoltre, in ragione dell’autonomia dell’ordinamento disciplinare, l’Amministrazione poteva svolgere proprie attività istruttorie. È stata esclusa anche la violazione della proporzionalità. Il comportamento accertato — abuso della qualità di agente di polizia giudiziaria, rapporto sessuale imposto mediante abuso della posizione, omessa denuncia di gravi attività delittuose e favoreggiamento della prostituzione — è stato qualificato come particolarmente grave e incompatibile con i doveri di moralità, rettitudine e lealtà propri dello status militare e, in particolare, dell’appartenenza all’Arma dei Carabinieri. Il TAR ha ritenuto compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’Amministrazione, considerando altresì il rilevante risalto mediatico dei fatti quale elemento di ulteriore lesione del prestigio dell’Amministrazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge e contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 1392, comma 3, d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione
Il termine per la conclusione del procedimento decorre dall’acquisizione integrale della sentenza penale irrevocabile; nel caso concreto il termine di 270 giorni è stato prorogato per gli 82 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale.
art. 103 d.l. 18/2020
La disposizione è stata considerata, insieme all’art. 37 d.l. 23/2020, ai fini del computo della sospensione emergenziale di 82 giorni del termine disciplinare.
art. 37 d.l. 23/2020
La disposizione è stata considerata, insieme all’art. 103 d.l. 18/2020, ai fini del computo della sospensione emergenziale di 82 giorni del termine disciplinare.
art. 623 c.p.p.
L’annullamento con rinvio della sentenza penale, disposto ai soli fini della rideterminazione della pena, non ha impedito di considerare definitivamente accertate la commissione del reato e la responsabilità dell’imputato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La decisione è stata assunta all’esito di udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato tenuta da remoto.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di giudizio penale, il termine previsto dall’art. 1392, comma 3, d.lgs. 66/2010 decorre dalla data in cui l’Amministrazione acquisisce integralmente la sentenza penale divenuta irrevocabile; al termine ordinario devono aggiungersi le sospensioni temporali previste da specifiche disposizioni emergenziali applicabili al procedimento.
- L’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena non impedisce di considerare definitivamente accertate, ai fini disciplinari, la commissione del reato e la responsabilità dell’imputato.
- L’autonomia dell’ordinamento disciplinare rispetto a quello penale consente all’Amministrazione di svolgere proprie attività istruttorie, anche in presenza di un procedimento o di una sentenza penale, purché siano rispettati i presupposti e i termini previsti dalla disciplina militare.
- La sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione è proporzionata quando la condotta del militare, caratterizzata dall’abuso della qualifica, dall’omessa denuncia di reati e dal favoreggiamento di attività criminali, compromette gravemente i doveri di moralità, rettitudine e lealtà e rende irrimediabile il rapporto fiduciario con l’Amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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