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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22514/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario fondo)

La controversia

Nel giudizio volto alla costituzione di una servite0 coattiva di passaggio a favore di un fondo intercluso e a carico di pif9 fondi serventi, la Corte d'Appello aveva rilevato che uno dei fondi gravati era in comunione legale tra coniugi e, ritenendo necessaria la partecipazione anche del coniuge comproprietario, aveva dichiarato la nullite0 della sentenza di primo grado per difetto di integrite0 del contraddittorio. Tuttavia, invece di rimettere l'intera causa al primo giudice, aveva separato le cause: aveva rinviato solo la domanda relativa al fondo in comunione, confermando nel resto la decisione di primo grado per gli altri fondi. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 c.c., 331, 353 e 354 c.p.c., sostenendo che, in una domanda unica di servite0 coattiva destinata a realizzare il passaggio nella sua interezza verso la pubblica via, il difetto di contraddittorio su uno dei fondi serventi impone la rimessione dell'intera controversia al primo giudice e non la separazione del giudizio con frazionamento della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, quando la domanda di costituzione coattiva di servite0 di passaggio investe pif9 fondi serventi e uno di essi appartiene in comunione a pif9 soggetti, il litisconsorzio necessario riguarda la domanda unitaria nel suo complesso. Conseguentemente, rilevata la nullite0 del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge comproprietario, la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere l'intera causa al tribunale ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., senza separare le cause e senza confermare parzialmente la pronuncia. La sentenza impugnata e8 stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    La domanda di servite0 coattiva di passaggio deve essere proposta in modo unitario nei confronti di tutti i proprietari dei fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, perche9 solo il passaggio nella sua interezza realizza la funzione del diritto del fondo intercluso.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario.

  • art. 353 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come disposizione connessa alla rimessione al primo giudice a seguito di nullite0 del giudizio.

  • art. 354 c.p.c.

    In caso di nullite0 del giudizio di primo grado per difetto di integrite0 del contraddittorio, il giudice di appello deve rimettere l'intera causa al primo giudice; non e8 consentito separare le cause e decidere solo parzialmente.

  • art. 383 c.p.c.

    La Cassazione, rilevato l'errore in procedendo, ha disposto la rimessione dell'intera causa al primo giudice.

Massime di principio

  • Nella domanda di costituzione coattiva di servite0 di passaggio, il litisconsorzio necessario va valutato con riferimento all'intera pretesa di passaggio, poiche9 il diritto si realizza solo attraverso la costituzione del tracciato nella sua completezza.
  • Se uno dei fondi serventi appartiene a pif9 soggetti, tutti i comproprietari devono partecipare al giudizio; il difetto di contraddittorio su un solo rapporto passivo incide sull'unica domanda proposta.
  • Accertata in appello la nullite0 del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio, il giudice di secondo grado deve rimettere l'intera causa al primo giudice e non puf2 frazionare la controversia separando le domande o confermando parzialmente la decisione.
  • La separazione del giudizio e8 incompatibile con la natura unitaria della domanda quando il litisconsorzio necessario investe l'intero assetto del rapporto dedotto in causa.

Come è indicizzato

MaterieServitùCompetenza
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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