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Sentenza

Sentenza n. 15558/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento: - della nota n. 1415/14.07.2023, con la quale l’intimata amministrazione ha disposto la pubblicazione delle GPS 1^ fascia ADSS e ADMM e graduatorie incrociate e del relativo elenco aggiuntivo, da cui la ricorrente sarebbe stata esclusa; - di ogni atto presupposto, conseguente o connesso.

Giustizia amministrativa202311628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di pubblicazione delle GPS di prima fascia ADSS e ADMM e delle graduatorie incrociate della provincia di Firenze, con esclusione della ricorrente e mancato inserimento nell'elenco aggiuntivo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, specializzata sul sostegno in Romania e in attesa del riconoscimento del titolo professionale, aveva presentato domanda di inserimento nelle GPS della provincia di Firenze. Dopo una prima esclusione era stata reinserita, ma non risultava nell'elenco oggetto dell'impugnazione. Ha dedotto l'illegittimità dell'esclusione e del mancato inserimento nell'elenco aggiuntivo, per violazione del legittimo affidamento e del divieto di contraddittorietà (nemo potest venire contra factum proprium); ha sostenuto che le innovazioni introdotte dal d.l. 44/2023 le attribuivano titolo all'inserimento nell'elenco aggiuntivo nelle more del riconoscimento; ha infine invocato la nullità o illegittimità derivata degli atti in ragione del giudicato dell'Adunanza Plenaria n. 22/2022. In udienza il Collegio ha prospettato il difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le doglianze sull'affidamento, sulle modifiche normative e sul giudicato dell'Adunanza Plenaria. La controversia riguardava il diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento o alla permanenza nelle GPS e le modalità di gestione della graduatoria, senza contestazione di un atto generale o di macro-organizzazione: la giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. La ricorrente può riproporre il giudizio davanti a tale giudice nel termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., salve eventuali preclusioni e decadenze. Spese compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione sulle spese per le parti private non costituite.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, c. 2, c.p.a.), e fatte salve preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.

    Dopo la declinatoria di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine previsto, restando ferme le eventuali preclusioni e decadenze.

Massime di principio

  • Le controversie sull'inserimento o sulla permanenza nelle graduatorie provinciali per le supplenze, quando riguardano il diritto alla corretta collocazione e le modalità di gestione o formazione della graduatoria, appartengono alla giurisdizione ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, poiché la graduatoria è formata mediante criteri predeterminati e senza valutazioni discrezionali.
  • La giurisdizione amministrativa sulle graduatorie del personale docente sussiste quando, secondo il petitum sostanziale, è direttamente contestata la validità dell'atto amministrativo generale o regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie; non ricorre quando si controverte soltanto sul diritto individuale all'inserimento o alla permanenza.
  • La formazione e l'aggiornamento delle graduatorie provinciali del personale docente non costituiscono procedure concorsuali: il controllo dell'amministrazione sul possesso dei titoli dichiarati e sulla corretta applicazione dei criteri predeterminati non comporta, di per sé, l'esercizio di discrezionalità.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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