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Ordinanza

Ordinanza n. 968/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’atto PG/2026/0017494 dell’8 gennaio 2026, trasmesso a Iliad Italia l’8 gennaio 2026, con cui il Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio del Comune di Napoli ha trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica n. 8 del 12 dicembre 2025; - della disposizione dirigenziale 1072I_AP_142 del 12 dicembre 2025, contenente il diniego all’autorizzazione paesaggistica n. 8 del 12 dicembre 2025 e trasmessa a Iliad Italia S.p.A. l’8 gennaio 2026 (atto prot. n. DISP/2026/0000205), con cui la Dirigente del servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio del Comune di Napoli ha disposto il diniego dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione della SRB; - della disposizione dirigenziale 1072I_CEM n. 2 del 13 gennaio 2026 (atto prot. n. DISP/2026/000046 del 14 gennaio 2026), trasmessa a Iliad Italia il 16 gennaio 2026, con cui il Comune di Napoli ha disposto il rigetto dell’istanza di autorizzazione presentata ai sensi del d.lgs. 259 del 2003 da Iliad Italia per la realizzazione di una stazione radio base; - dell’atto prot. n. PG/2026/0056812 del 16 gennaio 2026, trasmesso a Iliad Italia il 16 gennaio 2026, con cui il Comune di Napoli ha trasmesso a Iliad la disposizione dirigenziale n. 2 del 13 gennaio 2026; - del verbale di istruttoria n. 184/2025 della Commissione Locale del Paesaggio, acquisito al protocollo del Comune PG/2025/0945155 del 17 ottobre 2025, con cui la Commissione ha espresso parere negativo all’installazione “poiché l’attuale proposta progettuale risulta significativamente impattante in contesto di particolare pregio panoramico”; - dell’atto PG/2025/1071782 del 20 novembre 2025, avente a oggetto “Preavviso di valutazione negativa, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, per intervento di installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile”, con cui il Comune di Napoli ha comunicato a Iliad Italia S.p.A. i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202601676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di autorizzazione paesaggistica e rigetto dell’istanza per la realizzazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Iliad Italia S.p.A. ha impugnato gli atti con cui il Comune di Napoli ha negato l’autorizzazione paesaggistica e successivamente rigettato l’istanza presentata ai sensi del d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base. Sono stati inoltre impugnati il parere negativo della Commissione Locale del Paesaggio, motivato dall’impatto significativo della proposta progettuale in un contesto di particolare pregio panoramico, il preavviso di valutazione negativa ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti di trasmissione e presupposti. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di ricorso né le censure specificamente dedotte.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati e non ha disposto la sospensione cautelare degli effetti degli stessi. Ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., individuata nella prima udienza pubblica del mese di febbraio 2027, da calendarizzare. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata differita alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessità di adottare una misura cautelare sospensiva.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa del preavviso di valutazione negativa impugnato; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione.

  • d.lgs. 259/2003

    Richiamato quale disciplina dell’istanza di autorizzazione per la realizzazione della stazione radio base; l’ordinanza non ne specifica l’interpretazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, quando le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può adottare tale misura organizzatoria ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure e senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
  • La decisione sulle spese della fase cautelare può essere differita alla definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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