Sentenza del 08/06/2016 n. 3401 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CANCELLAZIONE SOCIETÀ - Estinzione - Posticipazione quinquennale - Retroattività normativa - Insussistenza - Illegittimità dell'avviso - Conseguenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità dell’avviso notificato dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese. L’Amministrazione sosteneva che la cancellazione avesse arrecato un danno ai creditori sociali e invocava la responsabilità dell’ex socio e amministratore ai sensi dell’art. 2476, commi 6 e 7, cod. civ. Il contribuente deduceva invece che, nei confronti del socio, il Fisco avrebbe potuto eventualmente pretendere soltanto quanto da lui riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Il punto decisivo era stabilire se la fictio iuris introdotta dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014, che posticipa di cinque anni gli effetti della cancellazione della società, potesse applicarsi anche a cancellazioni anteriori al 13 dicembre 2014.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta illegittima. La posticipazione quinquennale degli effetti della cancellazione introdotta dal d.lgs. 175/2014 non ha efficacia retroattiva e si applica soltanto alle istanze di cancellazione presentate dopo il 13 dicembre 2014. Poiché la società era stata cancellata anteriormente a tale data, la norma non poteva essere utilizzata per considerarla ancora esistente ai fini della notifica dell’avviso. Ne consegue l’illegittimità dell’avviso notificato alla società ormai estinta, con accoglimento della posizione del contribuente.
Norme richiamate
D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4
La fictio juris posticipa di cinque anni gli effetti della richiesta di cancellazione della società ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi.
La disposizione non è retroattiva: si applica esclusivamente alle istanze di cancellazione presentate dopo il 13 dicembre 2014. Non può quindi sanare o rendere validi atti notificati a società già cancellate prima di tale data.
Codice civile, art. 2476, commi 6 e 7
La norma è stata richiamata dall’Amministrazione per sostenere la responsabilità dell’ex socio e amministratore per il danno arrecato ai creditori sociali mediante la cancellazione. Tuttavia, tale richiamo non supera l’inefficacia temporale della fictio iuris né consente di notificare validamente un avviso a una società già estinta.
Massime di principio
- Una norma che introduce una fictio iuris sfavorevole al contribuente non può essere applicata retroattivamente in assenza di una chiara previsione legislativa.
- Per stabilire se opera la posticipazione quinquennale degli effetti della cancellazione occorre verificare la data di presentazione della domanda di cancellazione, non soltanto la data dell’avviso o dell’accertamento.
- Se la società è stata cancellata prima del 13 dicembre 2014, il differimento quinquennale previsto dal d.lgs. 175/2014 non è applicabile e gli atti notificati alla società estinta possono essere illegittimi.
- La responsabilità personale di soci o amministratori deve essere valutata autonomamente e non può essere desunta automaticamente dalla sola cancellazione della società.
- Nei confronti dell’ex socio, la pretesa fiscale deve considerare quanto egli abbia effettivamente ricevuto in sede di liquidazione, salvo specifici presupposti di responsabilità per danni arrecati ai creditori sociali.
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