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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21907/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava imposta, sanzioni e accessori su operazioni fatturate dalla società contribuente nei confronti di un soggetto estero. L’Ufficio riteneva che le operazioni non fossero configurabili come triangolazioni intracomunitarie e quindi non potessero beneficiare del regime di non imponibilità; la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo in fatto insussistenti i requisiti sia della triangolazione sia della cessione intracomunitaria non imponibile, anche per l’incertezza sul ruolo del destinatario finale della merce e per l’assenza di regolarizzazione di modelli INTRA con dati inesatti. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con due motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 58 del d.l. n. 331 del 1993 e, in generale, l’erronea esclusione della natura triangolare e della non imponibilità delle cessioni, sostenendo di aver provato la spedizione della merce in altro Stato membro, la catena documentale (fatture, CMR, conferme di consegna, pagamenti) e i requisiti soggettivi e oggettivi della cessione intracomunitaria; l’Agenzia delle Entrate non si costituiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, ha osservato che la sentenza d’appello si fondava su più rationes decidendi autonome e non specificamente censurate: le fatture del primo fornitore erano imponibili IVA e non non imponibili ex art. 58, la cessione tra i soggetti italiani costituiva una normale cessione interna non inserita in un disegno unitario triangolare, non era dimostrata la partecipazione di tre soggetti stabiliti o identificati in tre diversi Paesi, non era chiaro il destinatario finale della merce e i modelli INTRA non erano stati regolarizzati. La Corte ha richiamato il principio per cui, nelle operazioni triangolari intracomunitarie, l’esenzione/non imponibilità richiede prova rigorosa dei presupposti, prova che incombe sul contribuente; non essendo stati soddisfatti tali requisiti, l’accertamento fiscale è stato confermato. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata costituzione dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 1, d.l. n. 331 del 1993

    la non imponibilità opera solo se la cessione è intracomunitaria e risultano provati i presupposti soggettivi e oggettivi, inclusa la partecipazione di soggetti diversi in Stati diversi e il trasporto della merce verso il destinatario finale

  • art. 58, comma 1, d.l. n. 331 del 1993

    nelle triangolazioni la prima cessione è non imponibile solo se la merce è trasportata o spedita in altro Stato membro a cura o nome del cedente, anche per incarico dei cessionari/commissionari

  • art. 50, comma 6, d.l. n. 331 del 1993

    la mancata regolarizzazione telematica di modelli INTRA con dati inesatti incide sulla dimostrazione del corretto assolvimento degli obblighi formali e sulla prova del regime invocato

  • art. 11, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997

    richiamato in relazione alla sanzione irrogata per le irregolarità collegate al recupero IVA

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto la previsione sul contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito sotto la veste della violazione di legge chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione su rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurare specificamente tutte le rationes, altrimenti resta inammissibile o infondato per mancata attinta della base decisoria.
  • Chi invoca il regime di non imponibilità IVA per cessioni intracomunitarie o triangolazioni deve provare rigorosamente tutti i presupposti sostanziali del regime, ivi compreso il reale assetto soggettivo dell’operazione e la destinazione finale della merce.
  • Nelle operazioni triangolari intracomunitarie la prima cessione è non imponibile solo se la merce è vincolata alla consegna al soggetto passivo finale e il primo acquirente non dispone del bene come proprietario, ma è mero interposto nell’operazione.
  • L’irregolarità o l’inesattezza della documentazione formale, ove si accompagni all’incertezza sui soggetti coinvolti e sul destinatario finale, può impedire il riconoscimento del regime di non imponibilità, perché manca la prova del presupposto sostanziale della cessione intracomunitaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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