Sentenza del 21/06/2018 n. 2813 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Società estinta - Cancellazione registro delle imprese - Liquidatore ed ultimo legale rappresentante - Ricorrente - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché la società risultava già estinta prima della notifica dell’accertamento e dell’avvio del processo. Il liquidatore e ultimo legale rappresentante non era legittimato a proporre il ricorso in rappresentanza di un soggetto giuridico ormai cancellato dal registro delle imprese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto impugnazione in relazione a un atto di accertamento riferito a una società che, tuttavia, era già stata cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta prima della notifica dell’atto e dell’instaurazione del giudizio di primo grado. La cancellazione aveva fatto venir meno la capacità processuale della società e il liquidatore o ex legale rappresentante non poteva agire autonomamente in suo nome.
Norme richiamate
Norme civilistiche sulla cancellazione della società dal registro delle imprese e sull’estinzione della persona giuridica
La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società, con conseguente venir meno della sua capacità e legittimazione processuale. Il liquidatore e l’ultimo legale rappresentante non possono proporre autonomamente un ricorso in nome della società già estinta.
Norme processuali tributarie sulla legittimazione e sull’ammissibilità del ricorso
Il ricorso deve essere proposto da un soggetto esistente e legittimato ad agire. Se la società era già estinta prima della notifica dell’atto impositivo e dell’instaurazione del giudizio, l’impugnazione proposta dal liquidatore o dall’ex rappresentante è inammissibile.
Massime di principio
- Prima di notificare o proporre un ricorso tributario occorre verificare se la società destinataria dell’atto sia ancora iscritta nel registro delle imprese e non sia stata cancellata.
- La cancellazione della società prima della notifica dell’accertamento e dell’avvio del giudizio impedisce alla società di agire processualmente tramite il liquidatore o l’ultimo legale rappresentante.
- Il liquidatore o l’ex legale rappresentante non acquisisce, per il solo fatto di aver ricoperto tale ruolo, una legittimazione personale a impugnare gli atti intestati a una società già estinta.
- In una situazione analoga, l’eventuale responsabilità o successione nei rapporti tributari deve essere valutata nei confronti dei soggetti effettivamente legittimati, come ex soci o altri eventuali responsabili, mediante atti e iniziative processuali correttamente indirizzati.
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