Ordinanza n. 175/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale n. 11 adottata il 30/01/2026 dalla Regione Puglia - Dipartimento turismo economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione economia della cultura, nella parte in cui non ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla ricorrente (doc. n. 1); - del verbale n. 5 del 09/01/2026, nella parte concernente le operazioni di valutazione della proposta progettuale presentata dalla ricorrente (doc. n. 2); - del verbale n. 8 del 12/02/2026, nella parte in cui rigetta le osservazioni sollevate dalla ricorrente avverso le previgenti valutazioni ricevute (doc. n. 3); - della determinazione dirigenziale n. 22 adottata il 26/02/2026 dalla Regione Puglia - Dipartimento turismo economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione economia della cultura, nella parte in cui conferma la non ammissione a finanziamento del progetto (doc. n. 4); - della determinazione dirigenziale n. 23 adottata il 26/02/2026 dalla Regione Puglia - Dipartimento turismo economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione economia della cultura, nella parte in cui non ha ammesso a finanziamento il progetto (doc. n. 5); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di valutazione e non ammissione a finanziamento di un progetto culturale, nonché il rigetto delle osservazioni della proponente
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato la determinazione regionale di non ammissione a finanziamento del proprio progetto, insieme ai verbali della commissione e agli atti successivi di conferma, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Le censure contestavano la valutazione dei profili artistici e progettuali, con particolare riferimento all'attribuzione di zero punti ai criteri dell'avviso relativi alla storicità della proposta progettuale, alla rilevanza della proposta per la partnership con reti di rilevanza nazionale e territoriale e alla strategia di ampliamento dell'offerta. La ricorrente sosteneva, in particolare, che fossero state valorizzate erroneamente le esperienze pregresse del soggetto proponente anziché la storicità della proposta, che sussistesse un adeguato collegamento con realtà associative e musicali locali e che fosse stata illegittimamente ridotta la consistenza delle attività di destagionalizzazione mediante l'applicazione del limite del 20% previsto per le attività collaterali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto non manifestamente fondate le censure, rilevando che la valutazione amministrativa, pur latamente discrezionale e riferita a profili artistici, risultava coerente con i criteri dell'avviso. In particolare, ha giudicato corretta la distinzione tra storicità del soggetto proponente, intesa come esperienza pregressa, e storicità della proposta progettuale, richiesta dall'avviso come svolgimento della proposta in edizioni risalenti; ha ritenuto non dimostrato un collegamento significativo con le realtà associative indicate, comunque prive della rilevanza nazionale e internazionale richiesta; ha ritenuto corretta l'applicazione del limite del 20% alle attività collaterali, con conseguente riduzione delle attività utili alla destagionalizzazione da 66 a 24 annue. Il giudice ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione degli atti e garantita la partecipazione procedimentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; è stata respinta per carenza del fumus boni iuris.
art. 7.3 dell'avviso pubblico
I criteri relativi alla storicità della proposta progettuale, alla rilevanza delle partnership e alla strategia di ampliamento dell'offerta costituiscono parametri legittimi della valutazione e sono stati ritenuti correttamente applicati.
art. 2, comma 5, dell'avviso pubblico
Il limite del 20% alle attività collaterali è stato ritenuto correttamente applicabile, con effetti sulla quantificazione delle attività utili alla destagionalizzazione.
Massime di principio
- Nelle procedure di finanziamento pubblico che richiedono valutazioni artistiche o progettuali, il sindacato giurisdizionale non sostituisce la valutazione tecnica o discrezionale dell'amministrazione e può condurre alla sospensione cautelare soltanto in presenza di profili di manifesta erroneità, illogicità o incoerenza con i criteri dell'avviso.
- Quando un avviso pubblico distingue la storicità della proposta progettuale da quella del soggetto proponente, le esperienze pregresse dell'organizzazione non dimostrano di per sé che la specifica proposta sia stata realizzata in edizioni risalenti.
- Il punteggio relativo alla rilevanza delle partnership può essere negato quando il collegamento con i partner indicati non sia dimostrato come significativo e tali soggetti non presentino il livello di rilevanza nazionale o internazionale richiesto dai criteri di valutazione.
- Il limite percentuale previsto dall'avviso per le attività collaterali deve essere applicato anche quando la sua osservanza comporti la riduzione delle attività considerate utili al conseguimento di obiettivi progettuali come la destagionalizzazione.
- La motivazione della non ammissione a finanziamento è adeguata quando consente di ricostruire l'applicazione dei criteri dell'avviso alle caratteristiche concrete della proposta; la partecipazione procedimentale è sufficiente quando consente al concorrente di formulare osservazioni utili, esaminate dall'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 260/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 164/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 165/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 940/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 1013/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 2459/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →