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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17293/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la sua opposizione avverso il rigetto dell'istanza volta alla revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa il 27/02/2024 (in esecuzione della sentenza penale di condanna del 29/11/2019). Barone sostiene che, avendo espiato la pena detentiva (prima in detenzione domiciliare e poi tramite affidamento in prova al servizio sociale) e avendo il Tribunale di sorveglianza dichiarato l'estinzione del trattamento sanzionatorio detentivo e di "ogni altro effetto penale" (provv. 23/04/2024), anche la sanzione della demolizione, quale accessorio, debba ritenersi estinta ai sensi del comma 12 dell'art. 47 della legge 354/1975.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la demolizione disposta dal giudice non sia una pena (né principale né accessoria) ma una sanzione amministrativa specifica a funzione ripristinatoria del bene urbanistico; pertanto l'estinzione della pena detentiva e degli effetti penali non incide sulla misura demolitoria. Perciò il motivo è manifestamente infondato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 354/1975

    Il comma si riferisce all'estinzione della pena detentiva e "di ogni altro effetto penale"; la Corte interpreta che tale disposizione non comprende le sanzioni amministrative specifiche come la demolizione, le quali non sono effetti penali.

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento in caso di declaratoria d'inammissibilità; applicata per condannare la ricorrente alle spese e ad un contributo alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale

    sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpevole la parte nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque ha disposto il pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    ex multis: Sez. U. n. 15 del 24/07/1996; Sez. U. n. 714 del 03/02/1997; Sez. 3, n. 7736 del 27/11/2024 (dep. 2025); Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018; Sez. 3, n. 3918 del 03/12/2009

    Costante orientamento secondo cui la demolizione ordinata dal giudice non è una pena ma una sanzione amministrativa specifica con finalità ripristinatorie; perciò non è assorbita dalle norme sull'estinzione delle pene detentive o dei loro effetti penali.

Massime di principio

  • La demolizione disposta dal giudice per abusi urbanistici è qualificata dalla giurisprudenza come sanzione amministrativa specifica e non come pena; pertanto non si estingue automaticamente con l'esecuzione o l'estinzione della pena detentiva.
  • L'estinzione del trattamento sanzionatorio detentivo e degli "effetti penali" da parte del Tribunale di sorveglianza non incide sulle sanzioni amministrative ripristinatorie: per opporre la demolizione occorrono argomenti specifici relativi alla illegittimità, eccesso di potere, difetto di motivazione o vizi procedurali dell'ordine di demolizione.
  • Chi intende evitare una demolizione deve valutare rimedi amministrativi (es. impugnazioni in sede amministrativa o domande di sanatoria dove possibile) o petizioni specifiche al giudice dell'esecuzione basate su competenze processuali e di merito diverse dall'estinzione della pena penale.
  • In sede penale/di esecuzione, l'eventuale difesa dell'interessato dovrebbe provare vizi concreti dell'ingiunzione (identità del responsabile del bene, tempestività, difetti di notifica, illegittimità dell'ordine) più che invocare l'estinzione della pena detentiva.
  • Prima di proporre ricorsi basati sull'estinzione degli effetti penali è opportuno verificare la qualificazione giuridica della misura contestata (penale vs amministrativa), poiché la qualificazione determina la percorribilità e la fondatezza dei rimedi invocabili.

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