Sentenza n. 3072/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 658/2025 depositata in data 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 658/2025, che aveva ordinato di mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 658/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per euro 500,00 ciascun anno. Il ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che non risultavano effettuati pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione. L'azione di ottemperanza non comprendeva invece le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, in quanto distratte in favore del difensore e non azionate nel presente giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'amministrazione di effettuare integralmente il pagamento dovuto entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, attribuendogli il termine di ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento. L'incarico commissariale è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente di accertare l'inottemperanza quando il pagamento non sia stato effettuato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente di procedere all'esecuzione coattiva se l'amministrazione non ha effettuato il pagamento.
- Quando l'amministrazione, pur costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito e non dimostra di aver adempiuto, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva.
- L'azione di ottemperanza si estende soltanto alle obbligazioni comprese nella domanda proposta: le spese di lite distratte in favore del difensore non sono comprese se non specificamente azionate nel giudizio di ottemperanza.
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