Sentenza n. 990/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1324/25, reso in data 28.2.2025 dal Giudice di Pace di Catania, pubblicato in data 28.2.2025, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del dì 29.4.2025, con successiva notifica in forma esecutiva in data 30.4.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1324/25 del Giudice di Pace di Catania
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo, non opposto e divenuto definitivamente esecutivo, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagare complessivamente le somme dovute per il rimborso dell’imposta di registro, delle spese di notifica e registrazione e delle spese del procedimento monitorio, oltre agli interessi. Il Ministero ha chiesto la cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere informato il ricorrente della necessità di presentare un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate e deducendo una situazione di mora credendi, per non avere il ricorrente fornito i dati necessari al pagamento. Il ricorrente ha contestato sia la prova della comunicazione sia la sua idoneità a dimostrare l’adempimento, rilevando che il titolo giudiziale poneva il debito a carico del Ministero e non dell’Agenzia delle Entrate.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. È stata respinta la richiesta del Ministero di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché tale pronuncia presuppone la piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio, che non è stata dimostrata. Il TAR ha escluso anche la mora credendi: dagli atti non emergeva un’offerta espressa di pagamento da parte del Ministero, ma soltanto l’invito al ricorrente ad attivarsi presso l’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, il credito comprendeva anche le spese del procedimento monitorio e, soprattutto, era stato ormai accertato da un decreto ingiuntivo definitivo e non opposto nei confronti del Ministero. In sede di ottemperanza il giudice amministrativo non può modificare o rimettere in discussione il contenuto del titolo giudiziale, neppure qualora lo ritenga eventualmente errato in fatto o in diritto; può soltanto verificare se il titolo sia stato eseguito. Le questioni relative alla corretta individuazione del soggetto debitore avrebbero dovuto essere dedotte mediante opposizione al decreto ingiuntivo davanti al giudice civile. Poiché il titolo era definitivo, ritualmente notificato in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive contro le pubbliche amministrazioni, il TAR ha ordinato al Ministero di pagare integralmente quanto dovuto entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata a un’eventuale successiva istanza del ricorrente in caso di ulteriore inerzia. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice verifica l’esatto adempimento del titolo giudiziale e può ordinare all’amministrazione inadempiente di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente sia stata pienamente soddisfatta; non è sufficiente la mera prospettazione di attività eventualmente dirette al pagamento.
art. 1284, commi 1 e 4, c.c.
Il decreto ingiuntivo aveva riconosciuto gli interessi legali secondo i diversi criteri temporali indicati nella pronuncia.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 147, comma 1, lettera a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 44, comma 3, lettera a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio di 120 giorni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere presuppone la piena e comprovata soddisfazione della pretesa azionata; la mera comunicazione di istruzioni amministrative o la prospettazione di attività future non sono sufficienti.
- La mora credendi del creditore non è configurabile quando l’amministrazione non abbia formulato un’effettiva offerta di pagamento, ma si sia limitata a pretendere che il creditore attivi procedure presso un soggetto terzo rispetto al titolo giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi a verificare l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale e non può modificarne il contenuto né riesaminare la fondatezza della pretesa definitivamente accertata, anche se il titolo fosse ritenuto eventualmente errato in fatto o in diritto.
- Le contestazioni relative all’individuazione del soggetto obbligato o alla fondatezza della pretesa devono essere dedotte nel giudizio in cui il titolo si forma, mediante gli strumenti di impugnazione previsti dall’ordinamento; non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di ottemperanza.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione debitrice di adempiere entro un termine assegnato, riservando la nomina del commissario ad acta a un’eventuale fase successiva di persistente inerzia.
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