Cassazione Penale, Sentenza n. 3656/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. In premessa ha affermato la fondatezza del motivo relativo all'art. 131-bis c.p., ma ha deciso per l'estinzione del reato per prescrizione essendo già decorso il relativo termine.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva confermato la condanna, pronunciata con giudizio abbreviato dal Tribunale di Firenze, per il reato di tentato furto aggravato. Il primo motivo di ricorso denunciava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale primo motivo in quanto la pena edittale massima del reato non è ostativa all'applicazione della causa di non punibilità; tuttavia ha rilevato che il reato, commesso il 15/04/2016, è ormai prescritto (termine massimo di prescrizione anni 8 e mesi 4 decorso il 05/08/2024 senza sospensioni).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha interpretato che la pena edittale massima prevista per il reato non è di per sé ostativa all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere applicata anche quando la pena edittale massima del reato è significativa: il solo importo della pena prevista non costituisce automaticamente un ostacolo.
- Prima di decidere sul merito di eventuali benefici (es. 131-bis) occorre sempre verificare la decorrenza dei termini di prescrizione: se il reato è già estinto per prescrizione, il procedimento va estinto senza rinvio.
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto della data del fatto e di eventuali sospensioni/interruzioni: in assenza di sospensioni, il decorso del termine porta all'estinzione del reato.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando la statuizione impugnata deve essere cassata per estinzione del reato (prescrizione) e non sono necessari ulteriori accertamenti di merito.
- In situazioni analoghe è utile che la difesa verifichi tempestivamente sia i presupposti per la non punibilità (es. particolare tenuità) sia l'eventuale maturazione della prescrizione per ottenere l'estinzione del reato.
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