L.R. Sardegna 12/2002
Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene sulla legge regionale Sardegna n. 24/1999, aggiornando organizzazione, funzioni, controlli, regime contrattuale, personale e assunzioni dell’Ente Foreste della Sardegna. È però integralmente abrogata dal 28 aprile 2016, quindi non ha più applicazione pratica attuale.
Modifiche alla disciplina dell'Ente Foreste della Sardegna
Modifiche alla disciplina dell'Ente Foreste della Sardegna
La legge regionale della Sardegna 9 agosto 2002, n. 12 modifica in più punti la legge istitutiva dell’Ente Foreste della Sardegna, incidendo su rinvio alle norme generali, funzioni istituzionali, organi, controlli, personale e regole di reclutamento. Il testo è oggi privo di efficacia pratica, perché è stato integralmente abrogato dal 28 aprile 2016.
Rinvio alla disciplina generale degli enti regionali
Per quanto non diversamente disposto dalla legge istitutiva dell’Ente, si applicano le norme regionali sugli enti pubblici regionali non economici, in particolare quelle in materia di enti regionali e di organizzazione amministrativa. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento devono essere redatti nel rispetto dei principi e criteri generali della disciplina regionale sul personale.
Funzioni dell’Ente
La legge amplia e specifica le attribuzioni dell’Ente Foreste della Sardegna. In particolare, l’Ente:
- concorre alle campagne antincendio, anche con mezzi e personale propri, secondo il Piano regionale antincendio e anche fuori dai territori amministrati;
- svolge attività vivaistica forestale anche con finalità promozionali verso soggetti pubblici e privati;
- realizza tutte le attività strumentali alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio comunque amministrato;
- rende fruibili alle popolazioni le aree demaniali regionali di competenza, anche mediante aree attrezzate e parchi.
Organi di amministrazione
Il Presidente dell’Ente è nominato tra i consiglieri di amministrazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta.
Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri:
- due consiglieri esperti in materia forestale o agricola, laureati e con esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, designati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente;
- tre consiglieri scelti tra i sindaci in carica di comuni nei quali siano presenti terreni amministrati dall’Ente, eletti con voto limitato a due dal Consiglio delle autonomie locali o, fino alla sua costituzione, dal Consiglio regionale.
Per i consiglieri-sindaci non si applica l’incompatibilità con le cariche di amministratore locale prevista dalla disciplina regionale richiamata. Se perdono la carica di sindaco decadono anche dal consiglio di amministrazione e si procede a elezione suppletiva.
La nuova composizione del Consiglio si applica dalla scadenza ordinaria del consiglio di amministrazione allora in carica.
Controllo interno di gestione
Il controllo interno di gestione sull’attività dell’Ente è affidato a un apposito ufficio istituito con regolamento dell’Ente. Le risultanze sono trasmesse all’Assessore della difesa dell’ambiente, che le sottopone alla Giunta regionale e ne invia copia al Consiglio regionale.
Regime contrattuale del personale
Il personale dell’Ente costituisce un comparto di contrattazione distinto rispetto al personale dell’Amministrazione regionale e degli altri enti regionali. A esso si applica:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali e impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche;
- il contratto integrativo regionale stipulato secondo le regole previste dalla legge.
La contrattazione integrativa è negoziata per la Regione da un comitato di tre esperti, nominati con decreto dell’Assessore competente in materia di personale su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata d’intesa con l’Assessore all’ambiente. I componenti devono avere competenza in relazioni sindacali e gestione del personale e non possono ricoprire incarichi politici, sindacali o rapporti continuativi con tali organizzazioni, né essere dipendenti dell’amministrazione o di enti regionali. Il comitato elegge un presidente e decide all’unanimità.
Per la segreteria il comitato può avvalersi di personale dell’Ente o della Regione. Per il personale dirigente si applica il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell’agricoltura e il relativo integrativo.
Indirizzi per la contrattazione integrativa
Gli indirizzi per la contrattazione integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di personale, d’intesa con l’Assessore competente in materia di ambiente.
Trasferimento e consistenza del personale
Dal 1° gennaio 2001 è trasferito alle dipendenze dell’Ente il personale che, inquadrato nei ruoli regionali o degli enti strumentali, era in servizio presso l’Azienda delle Foreste Demaniali alla data del 31 dicembre 2000. Tale personale può optare, entro i sei mesi successivi, per il rientro nel ruolo e organico di provenienza.
Sono inoltre trasferiti all’Ente, sempre dal 1° gennaio 2001:
- il personale in servizio presso gli uffici periferici dell’Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dai contratti collettivi del settore forestale;
- il personale con rapporto di lavoro a turno, regolato dai medesimi contratti, in servizio nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001 presso tali uffici;
- il personale a tempo determinato regolato dagli stessi contratti, con scadenza successiva allo scioglimento dell’Azienda Foreste Demaniali.
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica posseduta. Fino all’approvazione del regolamento sulla dotazione organica, quest’ultima è formata dalla somma delle unità di personale trasferite e dal contingente che ha prestato servizio nei cantieri forestali dalla loro istituzione.
Modalità di assunzione
Le assunzioni nell’Ente avvengono secondo canali differenziati:
- per gli operai comuni, qualificati o superiori, tramite avviamento dagli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro;
- per i disabili, secondo la disciplina nazionale sul collocamento obbligatorio;
- per funzioni impiegatizie e dirigenziali, mediante concorso pubblico, secondo il regolamento dell’Ente;
- per mansioni di operaio qualificato o superiore e per funzioni impiegatizie non dirigenziali, mediante procedure di selezione interna in misura non superiore al 40% delle disponibilità complessive in organico, secondo le modalità del regolamento interno.
Proroga del termine transitorio
La legge proroga al 30 giugno 2001 il termine previsto per una delle disposizioni transitorie dell’articolato originario della legge istitutiva, sostituendo la precedente scadenza del 31 dicembre 2000.
Obsolescenza e abrogazione
L’atto è oggi obsoleto e non utile in applicazione pratica, perché è stato espressamente abrogato con effetto dal 28 aprile 2016.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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