Cassazione Penale, Sentenza n. 43074/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna limitatamente alla condanna al pagamento delle spese a favore della parte civile, deducendo che il Tribunale non avrebbe potuto disporre tale condanna in assenza del deposito delle conclusioni scritte della parte civile; solo dopo che la difesa aveva eccepito la questione la parte civile avrebbe depositato le conclusioni in ritardo
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Richiama consolidata giurisprudenza secondo cui, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), l'azione civile non può essere decisa e pertanto non è necessaria la presentazione di conclusioni scritte della parte civile: per la sola liquidazione delle spese è sufficiente la presentazione della nota spese. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Inoltre la ricorrente è condannata a rifondere le spese sostenute dalla parte civile nel grado, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che individua il delitto per cui è stata applicata la pena in primo grado (reato oggetto del patteggiamento); la sentenza impugnata ha applicato la pena su richiesta delle parti relativamente a tale fattispecie
art. 616 cod. proc. pen.
Norma usata per condannare la ricorrente al versamento di una somma equa in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 11530 del 30/01/2009; Sez. 5, n. 9102 del 08/06/1992; ord. Sez. 3, n. 10121 del 16/12/2010)
Sez. 5, n. 11530 del 30/01/2009 (Amenduni); Sez. 5, n. 9102 del 08/06/1992 (Renotti); ord. Sez. 3, n. 10121 del 16.12.2010 (Tavaglione)
Costante orientamento secondo cui, nel patteggiamento, la pronuncia sulle spese a favore della parte civile non è subordinata al deposito di conclusioni scritte: essendo esclusa la decisione sull'azione civile, per la liquidazione delle spese è sufficiente la nota spese e le conclusioni scritte sono superflue
Massime di principio
- Nel caso di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) l'azione civile non viene decisa: per la liquidazione delle spese della parte civile non è necessario il deposito di conclusioni scritte, ma è sufficiente la presentazione della nota spese
- Un ricorso per cassazione che impugni solo la condanna alle spese della parte civile deve confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata; censure generiche o incongruenti con la consolidata giurisprudenza della Corte sono facilmente dichiarate inammissibili
- La mancata tempestività del deposito delle conclusioni da parte della parte civile non invalida automaticamente la possibilità di liquidare le spese se risulta comunque acquisita la richiesta di liquidazione (es. nota spese, o presentazione di conclusioni orali prima della decisione)
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per evitare rischi processuali è consigliabile che la parte civile presenti tempestivamente la nota spese; l'assenza totale di ogni atto documentale per la liquidazione può invece comportare la decadenza o la revoca della costituzione e la perdita del diritto alle spese
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