Cassazione Penale, Sentenza n. 1776/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contestava: 1) la valutazione della prova e la presunta violazione delle regole di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (artt. 192 e 500 c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello si era basata esclusivamente sulle dichiarazioni di Antonio Seppione per ritenere usurario il tasso del 10% mensile (con rilievi su incongruenze tra dichiarazioni prefissate e dibattimentali e incertezza sul capitale e sulla durata del prestito); 2) la mancanza di motivazione rispetto al concorso di Massimo Russo nei reati contestati (violazione art.110 c.p. in relazione all'art.629 c.p.), lamentando l'assenza di elementi che dimostrassero la consapevolezza del ricorrente della natura usuraria del credito del padre; 3) l'erronea qualificazione dello "stato di bisogno" della vittima ai sensi dell'art.644 c.p., per insufficiente prova dell'impossibilità di accesso al credito bancario e della rilevante limitazione della libertà di autodeterminazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i tre motivi manifestamente infondati. Ha confermato la correttezza della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa da parte della Corte d'appello, compresa l'individuazione del tasso del 10% mensile, e la logica ricostruzione delle divergenze tra dichiarazioni prefissate e dibattimentali. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la pronuncia di merito sulla consapevolezza di Massimo Russo circa la natura usuraria del credito, con conseguente configurabilità del concorso nel reato di usura e della partecipazione all'estorsione. Quanto all'aggravante dello stato di bisogno, la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi che indicavano una situazione di necessità non agevolmente reversibile del Seppione. In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p. e a versare la somma di € 3.000,00 per i profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità del ricorso per motivi attinenti alla motivazione e alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto i rilievi del ricorrente manifestamente infondati
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Riferito ai vizi di diritto dedotti (erronea applicazione di norme sostanziali): la Corte ha ritenuto che non sussistesse errore di diritto nella qualificazione del concorso e delle fattispecie
art. 500, comma 2, cod. proc. pen.
art. 500, comma 2, cod. proc. pen.
Regola sulla valutazione delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione combinata delle dichiarazioni prefissate e dibattimentali e la giustificazione delle difformità con il tempo intercorso
art. 192, cod. proc. pen.
art. 192, cod. proc. pen.
Principi generali sulla prova testimoniale e sulle valutazioni probatorie; invocato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito congrua
art. 110, cod. pen. in relazione all'art. 629 c.p.
art. 110 cod. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen.
Regola sul concorso di persone nel reato e sul delitto di estorsione; la Corte ha ritenuto adeguatamente provato il concorso del ricorrente e la sussistenza dell'estorsione quando la minaccia è finalizzata al pagamento di vantaggi usurari
art. 644 cod. pen.
art. 644 cod. pen. (n. 3 del quinto comma: aggravante "in danno di chi si trova in stato di bisogno")
Il reato di usura e l'aggravante per vittima in stato di bisogno: la Corte ha applicato il principio secondo cui lo stato di bisogno richiede un impellente assillo economico che limiti gravemente la libertà di autodeterminazione, ritenendo sussistenti elementi tali nel caso concreto
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese del procedimento in cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e, per responsabilità nella proposizione del ricorso inammissibile, al pagamento di una somma pari a € 3.000,00
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se coerenti sui punti essenziali (capitale, durata, misura degli interessi), essere sufficienti a provare la natura usuraria anche se vi siano alcune difformità formali tra dichiarazioni prefissate e dibattimentali; tali difformità possono essere spiegate con il tempo intercorso e non incidere sulla attendibilità complessiva
- Per configurare il concorso nel reato di usura è sufficiente che il concorrente, in una fase successiva alla formazione del patto usurario, partecipi consapevolmente all'attività di riscossione del credito usurario; la consapevolezza può emergere dalle espressioni e dal comportamento dell'agente
- Il reato di estorsione concorre con quello di usura quando la violenza o la minaccia sono rivolte a ottenere il pagamento di interessi o altri vantaggi derivanti dall'usura
- L'aggravante dello stato di bisogno richiede prova di un impellente assillo economico che limiti la capacità di autodeterminazione del soggetto e la sua possibilità di accedere a forme di credito legittime; non basta una generica difficoltà economica
- In cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna del ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie per colpa nella proposizione del ricorso; è quindi necessario un accurato vaglio preventivo delle ragioni di diritto e di fatto prima di adire la Cassazione
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