Cassazione Civile, Ordinanza n. 14084/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodatario)
La controversia
Una società concedeva in comodato un immobile a un privato. In un precedente giudizio tra le stesse parti era stata accertata con efficacia di giudicato la natura di comodato precario del rapporto e il giudice aveva fissato un termine per il rilascio dell'immobile. La società ha poi agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla ritardata restituzione del bene, sostenendo che il termine fissato dal giudice fosse solo processuale e non incidese sugli obblighi sostanziali del comodatario, sicché il ritardo doveva computarsi rispetto alla richiesta originaria di restituzione. La Corte d'appello ha invece ritenuto che il rispetto del termine giudiziale escludesse l'inadempimento e quindi il diritto al risarcimento. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1183 e 1810 c.c., insistendo sulla tesi della natura meramente processuale del termine fissato dal giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, nel comodato precario, la disciplina dell'art. 1810 c.c. non esclude l'applicazione dell'art. 1183, comma 1, c.c., in base al quale il giudice può stabilire un termine per la restituzione quando ciò sia necessario per la natura della prestazione, per il modo o per il luogo dell'esecuzione; nel caso di immobile ad uso abitativo, può essere riconosciuta al comodatario una congrua dilazione per il rilascio e per reperire altra sistemazione. Una volta fissato dal giudice il termine di restituzione, la detenzione del bene fino a quel momento non integra inadempimento né occupazione sine titulo. Poiché il comodatario ha rispettato il termine giudiziale, è stato escluso il diritto della società al risarcimento del danno per ritardata restituzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1810 c.c.
Nel comodato senza determinazione di durata il comodatario deve restituire la cosa non appena il comodante la richieda; tale regola è però coordinata con l'art. 1183 c.c. e non impedisce al giudice di fissare un termine di rilascio.
art. 1183 c.c.
La norma consente al giudice, in mancanza di accordo delle parti e quando lo richiedano la natura della prestazione, il modo o il luogo dell'esecuzione, di determinare il termine di adempimento; ciò vale anche per la restituzione del bene in comodato precario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel comodato precario, la richiesta di restituzione del comodante rende esigibile l'obbligazione di rilascio, ma non impedisce al giudice di fissare un termine di adempimento ai sensi dell'art. 1183, comma 1, c.c. quando ciò sia giustificato dalla natura del bene o dalle modalità dell'esecuzione.
- Se il giudice stabilisce un termine di restituzione del bene concesso in comodato, il comodatario che mantenga la detenzione sino a quel termine non è inadempiente e non occupa il bene senza titolo.
- L'eventuale diritto al risarcimento per ritardata restituzione presuppone un inadempimento del comodatario; tale inadempimento è escluso quando il rilascio avvenga entro il termine giudizialmente assegnato.
- Nel comodato di immobile ad uso abitativo, la concessione di una congrua dilazione per il rilascio può essere giustificata dalla necessità del comodatario di reperire una diversa sistemazione abitativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13920/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13921/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13922/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13923/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13925/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13926/2023 del 22/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →