Cassazione Penale, Sentenza n. 122/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale con due censure principali: (1) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 219, comma 3, legge fall., nonostante la distrazione patrimoniale fosse pari a €1.670,00; (2) vizio di motivazione relativo alla bancarotta documentale (capo A), dato che l'imputato aveva depositato un DVD contenente la contabilità della società fallita e ciò, secondo il ricorrente, dimostrerebbe la regolare tenuta delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al mancato riconoscimento della diminuente per speciale tenuità del danno (art. 219, comma 3, legge fall.), perché la valutazione deve basarsi sull'importo effettivo della distrazione e non sull'ammontare del passivo fallimentare. Pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel punto e ha rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: il motivo relativo al DVD è stato ritenuto inammissibile per mancato assolvimento dell'onere di indicazione/allegazione degli atti/processuali utili in Cassazione (art. 606 c.1 lett. e cod. proc. pen.). La pronuncia di merito sulle altre questioni (conferma delle condanne, riconoscimento di attenuanti equivalenti e rideterminazione delle pene accessorie in base alla sentenza Corte cost. n.222/2018) è rimasta sostanzialmente intatta.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare
art. 219, comma terzo, legge fall.
La speciale tenuità del danno deve essere valutata in relazione all'importo della distrazione patrimoniale effettuata dall'imputato e non in relazione all'entità del passivo fallimentare; pertanto una distrazione di modesta entità (qui €1.670,00) può integrare la diminuente.
art. 216 legge fallimentare
art. 216 ultimo comma legge fall.
Richiamato in relazione alla determinazione delle pene accessorie; la Corte di appello, alla luce della sentenza Corte cost. n.222/2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie.
Sentenza Corte costituzionale n. 222 del 2018
sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018
Ha inciso sulla determinazione delle pene accessorie previste dalla legge fallimentare, spingendo la Corte di merito a rideterminare tali pene nella misura indicata nella motivazione di merito.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Impone al ricorrente in Cassazione l'onere di individuare in modo inequivoco e di rappresentare specificamente gli atti processuali che intende far valere (es. allegazione di atti o indicazione precisa della loro collocazione nel fascicolo). La mancata allegazione/indicazione comporta inammissibilità del motivo basato su presunte omissioni probatorie.
legge 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
legge 16 marzo 1942, n. 267
Quadro normativo di riferimento per i reati di bancarotta e per le attenuanti previste dagli artt. citati; la decisione ricorda che le attenuanti vanno interpretate secondo il criterio del danno effettivamente causato dalla condotta illecita.
Massime di principio
- La speciale tenuità del danno ex art. 219, comma 3, legge fall. va valutata rispetto all'entità della distrazione operata dall'imputato e non rispetto al complessivo stato passivo del fallimento: importi limitati possono giustificare la diminuente.
- In Cassazione il ricorrente ha l'onere di individuare in modo preciso gli atti e le prove omissioni che deduce (art. 606 c.1 lett. e c.p.p.); l'assenza di allegazioni o di puntuale indicazione comporta l'inammissibilità del motivo fondato su travisamento/omissione probatoria.
- Se il giudice di merito esclude un'attenuante per avere valutato erroneamente il parametro di misura del danno, la Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e rinviare per un nuovo esame, senza rimettere in discussione l'intero impianto probatorio se non censurato regolarmente.
- La produzione in atti di supporti informatici (es. DVD con contabilità) rileva ai fini della prova della regolare tenuta delle scritture solo se il contenuto è reso facilmente verificabile o quando il ricorrente in sede di impugnazione indica e/o allega precisamente tali elementi a supporto della doglianza.
- Quando si impugna in Cassazione una sentenza che ha riconosciuto attenuanti equivalenti o ha rideterminato pene accessorie sulla base di pronunce costituzionali, il motivo deve mirare specificamente al punto di diritto contestato; altrimenti la censura rischia di essere dichiarata inammissibile.
- In casi di contestazioni patrimoniali di modesta entità, è opportuno quantificare e documentare la riduzione patrimoniale causata dalla condotta illecita per ottenere il riconoscimento della diminuitiva.
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