Sentenza n. 5990/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del silenzio inadempimento serbato il 22 agosto 2025 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione rispetto all'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 25, co. 4, della legge n. 241/1990, all'esibizione in favore della parte ricorrente della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti prot. AOODGPER n. 90946 del 14 aprile 2025; - ove occorrer possa, del silenzio diniego formatosi il 14 maggio 2025 sull'istanza di accesso agli atti prot. AOODGPER n. 90946 del 14 aprile 2025; - di ogni altro atto lesivo collegato, presupposto o conseguente a quelli impugnati, ancorché non conosciuto. nonché comunque per l'accertamento e la declaratoria - del diritto di accesso del ricorrente ai documenti richiesti con istanza di accesso agli atti prot. AOODGPER n. 90946 del 14 aprile 2025 e per l'emanazione dell'ordine di esibizione degli stessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e, ove occorrente, silenzio-diniego sull'istanza di accesso ai documenti relativi alla valutazione negativa di una domanda di accreditamento ministeriale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato a una procedura di accreditamento ai sensi della Direttiva ministeriale n. 170/2016 e, dopo aver ricevuto un esito negativo tramite il portale, aveva presentato il 14 aprile 2025 un'istanza di accesso per conoscere le ragioni della valutazione e ottenere la relativa documentazione. Formatasi una situazione di inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente aveva adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. La Commissione aveva accolto il ricorso, comunicando la decisione il 22 luglio 2025, ma il Ministero era rimasto inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., deducendo la violazione del diritto di accesso e chiedendo l'accertamento del diritto nonché l'ordine di esibizione dei documenti. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l'interesse diretto, concreto e attuale previsto dall'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, poiché la ricorrente era parte della procedura di accreditamento e intendeva conoscere le ragioni dell'esito negativo. Il Collegio ha richiamato la funzione dell'accesso quale principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione e ad assicurare imparzialità e trasparenza. Ha inoltre affermato che, quando la Commissione per l'accesso accoglie il ricorso, l'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 stabilisce che l'accesso è consentito. La sequenza composta dal diniego, dalla decisione della Commissione che ne accerta l'illegittimità e dalla mancata adozione di un provvedimento confermativo di diniego da parte dell'Amministrazione assume valore di silenzio significativo di accoglimento, con conseguente trasformazione della posizione dell'interessato in un diritto soggettivo al documento. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di esibire la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, avvertendo che l'eventuale ulteriore inerzia potrà essere fatta valere in sede di ottemperanza, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato proposto ai sensi di tale disposizione.
art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
Richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento cui si chiede accesso; tale requisito è stato ritenuto sussistente per la partecipazione della ricorrente alla procedura di accreditamento.
art. 22, comma 2, l. n. 241/1990
Qualifica l'accesso ai documenti amministrativi come principio generale dell'attività amministrativa, funzionale alla partecipazione, all'imparzialità e alla trasparenza.
art. 25, comma 4, l. n. 241/1990
in caso di accoglimento del ricorso da parte della Commissione per l’accesso, “l’accesso è consentito”
L'accoglimento del ricorso davanti alla Commissione per l'accesso, seguito dall'inerzia dell'Amministrazione nel confermare il diniego, determina un silenzio significativo di accoglimento e consolida un diritto soggettivo all'esibizione dei documenti.
Direttiva ministeriale n. 170/2016
Costituisce la disciplina della procedura di accreditamento alla quale la ricorrente aveva partecipato e rispetto alla quale aveva chiesto l'accesso alla documentazione.
Massime di principio
- Quando la Commissione per l'accesso accoglie il ricorso contro il diniego dell'Amministrazione, l'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 stabilisce che l'accesso è consentito.
- La sequenza costituita dal diniego di accesso, dall'accoglimento del ricorso da parte della Commissione per l'accesso e dalla successiva inerzia dell'Amministrazione, che non adotti un provvedimento confermativo del diniego, integra un silenzio significativo di accoglimento e sovverte il precedente esito negativo del procedimento.
- A seguito dell'accoglimento da parte della Commissione per l'accesso e della mancata conferma del diniego, la posizione dell'interessato non è più una situazione strumentale collegata a un diverso interesse sostanziale, ma diviene un diritto soggettivo all'esibizione del documento.
- L'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso sussiste quando il richiedente ha partecipato al procedimento amministrativo e chiede di conoscere le ragioni dell'esito negativo e la relativa documentazione.
- L'ordine giudiziale di esibizione dei documenti può fissare un termine per l'adempimento e, in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, può essere eseguito mediante giudizio di ottemperanza, anche con nomina di un commissario ad acta.
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