Cassazione Civile, Ordinanza n. 30969/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, gravante su fondi altrui e a favore di un fondo di proprietà dell'attore. In primo grado, i convenuti non si costituivano e la domanda veniva accolta. In appello uno dei convenuti deduceva, tra l'altro, la nullità dell'atto di citazione di primo grado per termine a comparire inferiore al minimo legale; la Corte d'appello dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e degli atti precedenti, disponeva la rinnovazione degli atti nulli e, all'esito, rigettava l'appello confermando l'usucapione della servitù. I ricorrenti per cassazione hanno proposto sei motivi: omessa pronuncia sulla censura relativa alla nullità/inesistenza dell'atto introduttivo e degli atti successivi; violazione dell'art. 354 c.p.c. per mancato rinvio al primo giudice; omessa pronuncia su domanda riconvenzionale subordinata; violazione delle norme sul contraddittorio e sulle preclusioni istruttorie per avere la Corte d'appello rinnovato solo le prove dell'attore senza consentire al convenuto, rimasto contumace in primo grado, di svolgere le proprie difese e richieste istruttorie; violazione delle norme sull'usucapione e sull'unione dei possessi; violazione dei criteri di regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: la nullità dell'atto di citazione per termine a comparire inferiore al minimo non imponeva la regressione al primo grado, essendo corretto procedere alla trattazione in appello con rinnovazione degli atti nulli. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, una volta dichiarata la nullità del giudizio di primo grado e trattenuta la causa in appello, il giudice deve consentire alla parte rimasta senza sua colpa contumace in primo grado di svolgere tutte le attività difensive e istruttorie che le erano state precluse; non può invece rinnovare soltanto le prove della controparte, precludendo la piena esplicazione del contraddittorio. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha rigettato i primi due e ha dichiarato assorbiti i restanti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata dunque decisa nel merito la questione dell'usucapione della servitù, che resta da riesaminare in sede di rinvio nel rispetto del contraddittorio e delle attività difensive precluse in primo grado.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata nei limiti esaminati; la Corte ha escluso la violazione processuale nella parte in cui il giudice d'appello aveva implicitamente risolto la questione della regressione al primo grado.
art. 163-bis c.p.c.
Il termine a comparire inferiore a quello prescritto integra nullità della citazione, ma non comporta automaticamente la rimessione al primo giudice.
art. 164, comma 1, c.p.c.
La violazione del termine minimo a comparire determina la nullità della citazione e degli atti successivi, da rinnovare nel giudizio di appello se non ricorrono ipotesi di rimessione.
art. 183 c.p.c.
La parte rimasta contumace in primo grado senza sua colpa deve poter svolgere in appello le attività assertive e istruttorie che avrebbe potuto espletare nel giudizio di primo grado.
art. 350 c.p.c.
In appello possono svolgersi attività istruttorie compatibili con il rito, in quanto richiamate dal sistema di trattazione dell'impugnazione.
art. 353 c.p.c.
Le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative e non estensibili in via analogica.
art. 354 c.p.c.
La regressione al primo giudice non era dovuta nel caso di nullità della citazione per termine a comparire inferiore al minimo; il giudice d'appello doveva trattenere la causa e decidere nel merito.
art. 359 c.p.c.
Il procedimento davanti al tribunale viene richiamato, per quanto compatibile, anche nella fase di appello ai fini della rinnovazione delle attività precluse.
art. 1158 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso sulla maturazione del ventennio per usucapire la servitù di passaggio; il relativo esame è stato assorbito.
art. 1146 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso sull'unione del possesso e sulla necessità di un titolo idoneo alla traditio; il relativo esame è stato assorbito.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per contestare la condanna integrale alle spese nonostante la parziale vittoria in appello; la censura è stata assorbita.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato per contestare la regolazione delle spese; il motivo non è stato esaminato nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello dichiara la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, deve in linea di principio trattenere la causa e deciderla nel merito, poiché le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative.
- La rinnovazione degli atti nulli in appello deve garantire il pieno contraddittorio: se una parte è rimasta contumace in primo grado senza sua colpa per effetto della nullità del giudizio, deve poter svolgere in secondo grado tutte le attività difensive e istruttorie che le sarebbero state precluse.
- Il divieto di nuove attività istruttorie in appello non opera quando il processo di primo grado non si sia legittimamente instaurato; in tal caso devono essere recuperate le difese e le prove che la nullità aveva impedito di svolgere.
- La nullità dell'atto di citazione per inosservanza del termine minimo a comparire non impone automaticamente la regressione al primo grado, potendo il giudice d'appello sanare l'effetto mediante rinnovazione degli atti nulli e prosecuzione del giudizio.
- Nel decidere sulla pretesa usucapione di una servitù, l'esame dei motivi di merito resta assorbito se viene accolto un motivo processuale che impone la rinnovazione del giudizio di appello nel rispetto del contraddittorio.
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