Cassazione Penale, Sentenza n. 32876/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca, disposta dal Tribunale di sorveglianza su richiesta del Procuratore generale, del beneficio della liberazione anticipata per complessivi 765 giorni concessi con varie ordinanze per semestri maturati dal 29/02/2000 al 17/11/2010. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 54, comma 3, Ord. pen. perché il Tribunale avrebbe: 1) trasformato il riconoscimento della continuazione tra reati in elemento diretto a fondare la revoca; 2) revocato benefici riferiti a pene già eseguite o a pene diverse da quelle in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto senza procedere allo scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse effettivamente in esecuzione; 3) attribuito erroneamente alcuni semestri a una sentenza poi revocata (GIP Trib. Lecce 15/04/2002). In sostanza il ricorrente contestava la mancata verifica di quale pena fosse in esecuzione al momento della commissione dei nuovi delitti e l'erroneo uso del riconoscimento della continuazione come sostitutivo di tale verifica.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto manifestamente infondato l'assunto relativo all'irrilevanza della pronuncia del GIP di Lecce, confermando che alcuni semestri (n. 3-6) sono imputabili alla sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Bari del 28/11/2005 (art. 657 c.p.). Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al rapporto tra riconoscimento della continuazione e revoca della liberazione anticipata per le ordinanze nn. 3)–7): il Tribunale di sorveglianza si era illegittimamente avvalso del riconoscimento della continuazione per estendere la durata temporale del reato associativo e giustificare la revoca su semestri (17/05/2006–17/05/2010) nei quali non risultava che Parisi avesse commesso uno dei due reati mafiosi accertati nei giudizi di merito. Per i provvedimenti nn. 1), 2) e 8) la revoca è stata confermata. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca disposta con le ordinanze nn. 3)–7) e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo esame conformemente ai principi indicati nella sentenza.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario, art. 54, comma 3
Consente la revoca della liberazione anticipata quando il beneficiario commetta successivamente un delitto non colposo per il quale riporti una condanna irrevocabile; la causa di revoca si valuta in base alla data di commissione del nuovo delitto. La norma non contiene limitazioni temporali e pertanto la revoca può operare anche dopo la cessazione dell'esecuzione della pena; se le pene sono cumulate la revoca riguarda l'intero arco temporale di pena cui il beneficio si riferiva se il nuovo reato è stato commesso durante l'esecuzione di quelle pene, mentre se l'esecuzione si è esaurita è necessario sciogliere il cumulo per verificare quale condanna fosse in esecuzione.
Codice penale, art. 657
Consente l'imputazione di un'esecuzione di pena a diversa condanna irrevocabile quando ciò risulti dall'andamento dell'esecuzione; nel caso di specie ha giustificato l'imputazione di alcuni periodi di detenzione alla sentenza della Corte d'appello del 28/11/2005.
Codice penale, art. 81, comma 2
Il richiamo serve a precisare che il riconoscimento della continuazione riguarda la medesimezza del disegno criminoso e costituisce accertamento cognitivo sulla connessione tra reati ma non altera autonomamente la determinazione temporale della consumazione dei reati così come accertata nel giudizio di merito; pertanto non può sostituire l'operazione di verifica di quale pena fosse in esecuzione al momento del nuovo reato ai fini della revoca.
Massime di principio
- La revoca della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54, comma 3, Ord. pen. si fonda sulla commissione di un nuovo "delitto non colposo" accertato con sentenza irrevocabile e va valutata rispetto alla data di commissione del nuovo reato, non rispetto al passaggio in giudicato.
- Se il nuovo reato è commesso durante l'esecuzione di pene cumulate, la revoca può riguardare la complessiva riduzione già accordata per l'intero arco di espiazione delle pene unificate; viceversa, se l'esecuzione è cessata è necessario sciogliere il cumulo per individuare quale condanna era in esecuzione quando è stato commesso il nuovo reato.
- Il riconoscimento giudiziale della continuazione tra reati (soprattutto per reati permanenti come l'associazione mafiosa) non modifica autonomamente la temporalità della consumazione così come accertata nel giudizio di responsabilità: non può sostituire la verifica, ai fini della revoca, di quale pena fosse concretamente in esecuzione.
- Prima di disporre la revoca in relazione a periodi di liberazione anticipata già concessi, il giudice di sorveglianza deve accertare con chiarezza quale condanna fosse in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto (procedendo, se necessario, allo scioglimento del cumulo).
- Errori di imputazione dei periodi di esecuzione (ad esempio attribuire semestri a sentenze poi revocate senza tener conto di successivi riassegnamenti ai sensi dell'art. 657 c.p.) devono essere corretti: l'effetto della revoca non può gravare su benefici riferibili a pene diverse da quelle che giustificano la revoca stessa.
- In caso di valutazioni errate sul nesso temporale tra reato nuovo e pene in esecuzione, è possibile l'annullamento parziale dell'ordinanza di revoca e il rinvio per un nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Corte.
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