Cassazione Civile, Ordinanza n. 01272/2025 del 19/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento e un atto di irrogazione di sanzioni relativi alle accise sull’energia elettrica per l’anno 2010. L’amministrazione finanziaria aveva recuperato l’imposta, ritenendo insussistenti i presupposti dell’esenzione prevista per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, perché la società non era in realtà né autoproduttrice né autoconsumatrice: non gestiva in proprio impianti idonei e aveva ceduto l’energia a soggetti terzi, qualificabili come consorziati. La società aveva ottenuto in precedenza licenze e benefici fiscali sulla base di dichiarazioni rese agli uffici doganali poi rivelatesi non veritiere. La CTP aveva confermato il tributo ma annullato sanzioni e interessi; la CTR aveva confermato tale esito, ritenendo applicabile l’art. 10, comma 2, L. 212/2000 e quindi il legittimo affidamento della contribuente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, sostenendo che l’affidamento non poteva operare quando i provvedimenti favorevoli dell’amministrazione fossero stati determinati da dichiarazioni false del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice d’appello aveva errato nel riconoscere il legittimo affidamento ex art. 10 L. 212/2000, perché aveva contemporaneamente accertato che la società non era autoproduttrice né autoconsumatrice e che le licenze fiscali erano state rilasciate sulla base di dichiarazioni inveritiere della stessa contribuente. In presenza di tale mendacio originario, la tutela dell’affidamento non è configurabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti della motivazione e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
La tutela dell’affidamento del contribuente può rilevare per escludere sanzioni e interessi solo se l’errore interpretativo o il provvedimento favorevole dell’amministrazione non dipendano da dichiarazioni non veritiere del contribuente; non può operare quando il beneficio sia stato ottenuto sulla base di dati falsi forniti dallo stesso contribuente.
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995
L’esenzione dall’accisa per l’energia elettrica richiede che l’energia sia autoprodotta e anche autoconsumata; se manca uno di questi requisiti, l’esenzione non spetta.
art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995
Le società consortili e, più in generale, i soggetti indicati dalla norma sono tenuti al pagamento del tributo salvo la ricorrenza delle condizioni legali di esenzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata evocata come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 23 Cost.
Richiamato nei precedenti citati per escludere che le interpretazioni amministrative possano vincolare in modo normativo il giudice o l’amministrazione stessa.
art. 3 Cost.
Richiamato nei precedenti come fondamento costituzionale del principio di tutela dell’affidamento in materia tributaria.
art. 53 Cost.
Richiamato nei precedenti come base costituzionale dei principi tributari che sorreggono la tutela dell’affidamento.
art. 97 Cost.
Richiamato nei precedenti come fondamento dei principi di buon andamento e imparzialità che sostengono la tutela dell’affidamento.
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato solo dalla difesa della controricorrente per sostenere che una qualificazione come elusiva avrebbe richiesto il relativo procedimento; la Corte osserva che tale inquadramento era in ogni caso errato e non decisivo nel caso concreto.
Massime di principio
- La tutela dell’affidamento del contribuente prevista dallo Statuto non opera quando il provvedimento favorevole dell’amministrazione sia stato ottenuto sulla base di dichiarazioni inesatte o mendaci rese dal contribuente stesso.
- L’errore dell’amministrazione o il rilascio di un titolo favorevole possono rilevare ai fini dell’esclusione delle sanzioni solo se il contribuente abbia agito incolpevolmente e non abbia contribuito con dati falsi alla formazione dell’atto.
- In materia di accise sull’energia elettrica, l’esenzione per autoproduzione richiede cumulativamente autoproduzione e autoconsumo; la cessione dell’energia a terzi esclude il beneficio per la parte ceduta.
- Quando il giudice di merito accerta la mancanza dei presupposti sostanziali dell’agevolazione e, al contempo, la falsità delle dichiarazioni che hanno consentito il beneficio, non può riconoscere legittimo affidamento in capo al contribuente.
- La qualificazione giuridica della condotta come elusiva o evasiva non incide, di per sé, sul principio decisivo se il nucleo fattuale accertato consiste nella non veridicità delle dichiarazioni poste a base dell’agevolazione.
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