Cassazione Penale, Ordinanza n. 12588/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'interessato, perché non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un provvedimento della sorveglianza. Il ricorso e il provvedimento impugnato sono successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. La Corte rileva che, per effetto di tale riforma, è stata esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione: l'impugnazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione è esclusa dalla disciplina vigente, nei casi considerati dalla riforma del 2017.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Costituisce il आधार normativo per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso.
Ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione e il regime di inammissibilità per difetto di sottoscrizione del difensore abilitato.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano.
- In caso di inammissibilità del ricorso per causa imputabile al ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12371/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12373/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12399/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12413/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12418/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12420/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →