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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20068/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente non profit)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva effettuato verifiche fiscali su più annualità nei confronti di una Onlus poi divenuta Croce blu Onlus, attiva nel trasporto di persone disabili e convenzionata con alcuni Comuni. All'esito del controllo, la Guardia di Finanza contestava la spettanza del regime fiscale agevolato per le Onlus, richiamando anche irregolarità contabili, in particolare la mancata istituzione, tenuta ed esibizione del rendiconto annuale. Sulla base del PVC, l'Agenzia emetteva avviso di accertamento per l'anno 2005, recuperando a tassazione maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP. La contribuente impugnava l'atto e la CTP accoglieva il ricorso. In appello, la CTR confermava l'annullamento, ritenendo da un lato che il disconoscimento del regime agevolativo potesse avvenire solo previa cancellazione dal registro delle Onlus e dall'altro che non vi fosse prova di attività lucrativa. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 110 c.p.c., per avere la CTR esaminato una censura sulla mancata cancellazione dal registro, asseritamente nuova e proposta solo in appello; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. 546/1992, per aver fondato la decisione su una motivazione solo apparente circa l'assenza di prova della finalità lucrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione non ha esaminato i motivi nel merito perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso per cassazione. Ha ricostruito il termine applicabile, considerando la data di deposito della sentenza d'appello, il termine annuale, la sospensione feriale e l'ulteriore sospensione prevista dal D.L. 50/2017 convertito. Anche tenendo conto di tale ulteriore sospensione, il termine ultimo scadeva il 15.11.2017, mentre la notificazione del ricorso era avvenuta il 16.5.2018. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la resistente non si è difesa in cassazione. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la parte soccombente era un'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come base formale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza impugnata.

  • artt. 7, 57 e 58, D.Lgs. n. 546/1992

    invocati per sostenere che la CTR avrebbe esaminato una questione nuova proposta solo in appello.

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo quale norma asseritamente violata insieme alle disposizioni del processo tributario.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo per denunciare motivazione apparente o mancante.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato per sostenere l'insufficienza della motivazione della sentenza tributaria d'appello.

  • art. 11, comma 9, D.L. n. 50 del 2017

    applicato come ulteriore sospensione del termine per impugnare, da sommare al termine annuale e alla sospensione feriale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione all'Amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa a prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto del termine per la notificazione del ricorso è condizione preliminare di procedibilità; se il ricorso è notificato oltre il termine risultante dal cumulo dei periodi di sospensione applicabili, esso deve essere dichiarato improcedibile senza esame dei motivi.
  • Quando la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa a prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
  • Le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione delle norme sul processo tributario restano irrilevanti se il ricorso per cassazione è tardivo e quindi improcedibile.
  • La qualificazione della questione come nuova o non nuova e la correttezza della motivazione della sentenza di merito possono essere scrutinati solo se l'impugnazione è tempestivamente proposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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