Cassazione Penale, Sentenza n. 10493/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Le spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per truffa e aveva subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento di una somma alla parte civile. Deduceva: (1) vizio nella subordinazione della sospensione condizionale alla condizione di pagamento (inversione dell'onere probatorio / carenza motivazionale); (2) estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché il giudicato formatosi sull'accertamento della responsabilità impedisce che una causa estintiva sopravvenuta incida sul decisum quando la cassazione aveva rimesso al giudice di rinvio soltanto la questione del trattamento sanzionatorio; il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte di appello, nel rispetto dei principi indicati dalla Cassazione, aveva valutato le condizioni economiche dell'imputato (evidenze fornite dal curatore fallimentare circa vendite di beni e prelievi in contanti) e adeguatamente motivato l'esclusione dell'incapienza.
Norme richiamate
L'art. 129 c.p.p. può consentire l'applicazione, in sede di rinvio, di cause estintive sopravvenute solo nei limiti della compatibilità con la decisione di legittimità e con lo spazio decisionale residuo attribuito al giudice di rinvio; non può invece incidere sul giudicato già formato sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla parzialmente e rimette al giudice territoriale solo questioni sanzionatorie, il giudicato già formato sull'accertamento del reato e sulla responsabilità impedisce di far valere cause estintive sopravvenute (es. prescrizione) che inciderebbero sul decisum principale.
- In sede di rinvio il giudice deve limitarsi all'ambito indicato dalla sentenza di legittimità: le questioni non rimesse (es. responsabilità) restano definitive e non possono essere riconsiderate tramite eccezioni sopravvenute.
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una somma richiede un'adeguata verifica delle condizioni economiche dell'imputato; il giudice può utilizzare elementi quali dichiarazioni del curatore fallimentare, vendite di beni o prelievi per valutare la capacità di pagare.
- La semplice condizione di fallito non equivale automaticamente a soggetto incapiente: occorre valutare fatti concreti che dimostrino l'effettiva impossibilità di soddisfare la condizione.
- La mancata specifica impugnazione della responsabilità in Cassazione comporta la formazione del giudicato su tale punto, limitando le possibilità del ricorrente di far valere cause estintive sopravvenute in sede di rinvio.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; le spese della parte civile possono essere compensate se la stessa ha partecipato solo con memoria e non alla discussione.
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