Cassazione Penale, Ordinanza n. 29070/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti, deducendo vizio di motivazione per la mancata valutazione, da parte del giudice, delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In sostanza, lamentava che il giudice non avesse rilevato d'ufficio l'eventuale sussistenza di una causa di non punibilità o di proscioglimento immediatamente emergente dagli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione dedotto non rientra tra i motivi consentiti e non era stata prospettata alcuna illegalità della pena. Quanto all'art. 129 c.p.p., la Corte ha richiamato il principio per cui una motivazione specifica è necessaria solo se dagli atti emergano concreti elementi a favore di una causa di non punibilità; altrimenti è sufficiente anche una verifica implicita del giudice. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale il ricorso per cassazione è soggetto ai limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile soltanto nei motivi tassativamente indicati dalla norma, con esclusione del vizio di motivazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
art. 129 c.p.p.
Il giudice deve verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento; una motivazione specifica è necessaria solo se dagli atti emergono concreti elementi a favore della non punibilità, altrimenti basta anche una motivazione implicita di avvenuta verifica negativa.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
È il reato oggetto della sentenza di patteggiamento impugnata, in materia di stupefacenti.
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., richiamato per la dichiarazione di inammissibilità.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
È richiamato per la decorrenza della disciplina introdotta dalla riforma in materia di patteggiamento e relativa impugnazione.
art. 4.000 euro Cassa delle ammende
Somma determinata secondo equità a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione non è un motivo deducibile.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è utile solo se il ricorrente indica elementi concreti, emergenti dagli atti o dalle deduzioni, che impongano il proscioglimento; in mancanza, è sufficiente che il giudice dia atto, anche implicitamente, di aver effettuato la verifica richiesta dalla legge.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni evidenti e non richiede ulteriori formalità, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.
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