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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1125/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva riconosciuto la legittimazione e l'interesse della societa' a impugnare le comunicazioni dell'Agenzia alle compagnie assicuratrici e il diniego dell'Agenzia di attivare le polizze fideiussorie prestate ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 relative a rimborsi IVA (anni 2007-2008). In primo grado e' stato inoltre discusso il rapporto con un avviso di accertamento (anno 2006) che aveva contestato operazioni inesistenti; la questione centrale sollevata in cassazione e' se le controversie relative agli atti di escussione o alle comunicazioni e dinieghi connessi alle polizze fideiussorie rientrino nella giurisdizione del giudice tributario o in quella del giudice ordinario.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che le polizze fideiussorie previste dall'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 costituiscano rapporti autonomi, di natura indennitaria e non sostitutiva dell'obbligazione tributaria, con oggetto diverso rispetto al rapporto d'imposta. Ne consegue che gli atti relativi all'escussione o alle comunicazioni/dinieghi delle polizze non sono espressione del potere impositivo e rientrano nella competenza del giudice ordinario. La sentenza impugnata e' cassata e la causa e le parti sono rimesse al giudice ordinario, che provvedera' anche alla liquidazione delle spese processuali; i restanti motivi sono assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    La polizza fideiussoria prevista dal'art. 38-bis non ha funzione di sostituire o garantire il versamento dell'imposta, ma di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso; costituisce quindi un rapporto autonomo e indennitario rispetto al rapporto tributario.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Il principio di distinzione della giurisdizione: la giurisdizione tributaria non comprende le controversie il cui oggetto e' estraneo al rapporto d'imposta; pertanto le controversie aventi ad oggetto atti relativi all'escussione delle garanzie autonome spettano al giudice ordinario.

  • art. 374 c.p.c., comma 1 (seconda parte)

    Norma che ha consentito alla sezione tributaria della Corte di Cassazione di rinviare la questione alle Sezioni Unite per assenza di un precedente delle Sezioni Unite sulla specifica materia.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel processo in relazione all'iscrizione a ruolo provvisoria delle somme oggetto dell'avviso di accertamento; non incide sulla qualificazione della natura autonoma delle polizze.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nei motivi residui rispetto a contestazioni contrattuali; la Corte ha assorbito il motivo relativo alla violazione di tale norma in ragione dell'accoglimento del primo motivo.

  • artt. 81, 100 e 101 c.p.c.

    Richiamati nei motivi relativi al principio del contraddittorio e alla legittimazione processuale; anch'essi assorbiti dall'esito favorevole del primo motivo sul tema della giurisdizione.

Massime di principio

  • Le polizze fideiussorie prestate ai sensi dell'art. 38-bis DPR 633/1972 sono rapporti autonomi e indennitari: la loro escussione o le comunicazioni alle assicurazioni non costituiscono atti di esercizio del potere impositivo.
  • Quando la controversia ha per oggetto atti relativi alla garanzia autonoma (comunicazioni alle assicurazioni, dinieghi di attivazione, escussione della polizza), la giurisdizione e' del giudice ordinario e non del giudice tributario.
  • Per stabilire la giurisdizione occorre analizzare l'oggetto concreto della controversia: se la pretesa riguarda direttamente il rapporto d'imposta (es. avviso di accertamento) ricorre la giurisdizione tributaria; se invece riguarda obbligazioni/rapporti autonomi nati dalla polizza, la competenza e' ordinaria.
  • La circostanza che una fideiussione riguardi un'IVA o un rimborso IVA non trasferisce automaticamente l'oggetto dell'azione nel campo tributario: l'oggetto del giudizio e' la garanzia e la sua funzione indennitaria.
  • Nei casi di contenzioso misto (atti tributari e atti relativi a garanzie), puo' rendersi necessaria la separazione o rimessione davanti ai giudici competenti secondo l'oggetto delle singole pretese; le decisioni dei giudici tributari su aspetti correlati potranno essere comunque valutate dal giudice ordinario chiamato a decidere sulla garanzia.
  • Le parti devono valutare tempestivamente la legittimazione e l'interesse a impugnare le comunicazioni alle assicurazioni, ma anche considerare che la giurisdizione puo' essere rimessa al giudice ordinario indipendentemente dalla posizione processuale in sede tributaria.

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