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Sentenza

Sentenza n. 752/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 894/2024, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 28 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202503248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 894/2024, recante condanna all'erogazione della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 894/2024 del Tribunale di Monza, passata in giudicato e notificata al Ministero il 18 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, in favore della prima docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e in favore del secondo docente per gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notificazione, chiedendo l'ordine di esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza del Tribunale di Monza era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell'integrale esecuzione, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato condannato a erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza 2.500 euro complessivi alla prima ricorrente e 2.000 euro complessivi al secondo ricorrente, oltre agli interessi legali dalla notificazione della sentenza del Tribunale di Monza fino al saldo. È stato nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza dei creditori dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il Commissario dovrà adempiere entro i successivi 120 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, al rimborso del contributo unificato e al pagamento diretto ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per la sua esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell'attestazione di conformità.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento dell'attribuzione della Carta elettronica del docente, di importo nominale pari a 500 euro per ciascun anno scolastico.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione condannata non abbia dato integrale esecuzione al comando giudiziale.
  • L'esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione può essere avviata, una volta notificato il titolo esecutivo in copia conforme presso la sede del debitore, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, accertata l'inerzia dell'amministrazione e in mancanza della prova dell'integrale adempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato, quantificando le somme dovute e disponendo, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, la nomina preventiva di un Commissario ad acta.
  • Le funzioni di Commissario ad acta possono essere attribuite a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientranti nei suoi compiti istituzionali, senza riconoscimento di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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