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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07975/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per due episodi di furto in abitazione, uno consumato e uno tentato. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, ma la Corte rileva che le censure erano in realtà di merito, indeterminate e prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha lamentato l'eccessività della pena, ma la doglianza era formulata in modo assertivo, senza indicare elementi concreti e senza considerare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso concreto aveva adeguatamente motivato la scelta sanzionatoria.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato solo implicitamente dalla qualificazione dei fatti come furto in abitazione; la decisione non sviluppa il contenuto della norma, limitandosi a prendere atto della conferma di condanna per tale reato.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato solo implicitamente per il furto in abitazione, in quanto fattispecie aggravata del furto; non vi è una specifica esegesi della norma nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; doglianze generiche, indeterminate o meramente fattuali sono inammissibili.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito prospettare una rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie sotto la veste formale del vizio di motivazione.
  • La censura relativa alla dosimetria della pena è inammissibile se si risolve in affermazioni apodittiche e non indica specifici elementi idonei a dimostrare l'illogicità o l'ingiustizia della determinazione sanzionatoria.
  • La commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la scelta sia sorretta da motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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