Ordinanza n. 12436/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento quanto al ricorso n. 122 del 2026: atto (certificato) commissione Medica Locale Viterbo contenente diniego rinnovo patente di guida normale di categoria AB normale. quanto al ricorso n. 3649 del 2026: il provvedimento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Viterbo a firma del responsabile della sezione e del responsabile del procedimento e del provvedimento finale, del 16.12.2025, Prot. N-OMISSIS-, notificato a mezzo del servizio postale il 20.1.2026, contenente sospensione della patente di guida dell’odierno ricorrente nonché ordine di consegna della stessa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: certificato della Commissione Medica Locale di Viterbo recante il giudizio di non idoneità al rinnovo della patente di categoria AB e provvedimento della Motorizzazione Civile di Viterbo di sospensione della patente con ordine di consegna
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con due ricorsi riuniti ai fini della trattazione, il certificato medico del 7 ottobre 2025 con cui la Commissione Medica Locale lo ha giudicato non idoneo alla guida per tutte le categorie e il successivo provvedimento della Motorizzazione Civile del 16 dicembre 2025, notificato il 20 gennaio 2026, con cui è stata disposta la sospensione della patente fino alla produzione di una nuova certificazione positiva e l’ordine di consegna del titolo. Quanto al certificato medico, ha dedotto violazione dell’obbligo di completa istruttoria, sostenendo che la Commissione si sarebbe limitata a test standardizzati senza esaminare adeguatamente la condizione psicofisica individuale, la documentazione specialistica e gli esami strumentali; difetto di motivazione, ritenuta generica, apparente e non correlata ai dati clinici; erronea applicazione degli artt. 119 del Codice della strada e 320 del d.P.R. 495/1992, nonché delle linee guida ministeriali; eccesso di potere per illogicità, incongruenza e sproporzione, per non avere considerato misure meno restrittive quali limitazioni, prescrizioni o controlli ravvicinati; violazione della partecipazione procedimentale e dei principi di buon andamento e imparzialità. Quanto al provvedimento di sospensione, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 119 e 129 del Codice della strada, per avere la Motorizzazione recepito automaticamente il giudizio della Commissione senza autonoma valutazione della situazione clinica, della gravità e della durata della non idoneità e senza considerare misure alternative; violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.; difetto di istruttoria e motivazione; travisamento dei presupposti, sviamento, sproporzione e irragionevolezza. Il ricorrente ha inoltre prodotto certificazioni specialistiche secondo cui la patologia neurologica risultava in ottimo compenso farmacologico e non interferiva con riflessi o compiti complessi. L’AUSL ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, riferendo che i test neurocognitivi avevano evidenziato un marcato peggioramento di un disturbo cognitivo già riscontrato, tale da integrare una grave affezione neurologica incompatibile con la sicurezza alla guida.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le impugnazioni. Rilevato il contrasto tra il giudizio della Commissione Medica Locale e la documentazione specialistica prodotta dal ricorrente, ha ritenuto necessario acquisire una consulenza tecnica d’ufficio per accertare, con specifico riferimento alla condizione medica del ricorrente e alla normativa di settore, se egli possieda i requisiti di idoneità fisica per il rinnovo della patente di categoria AB normale. Il Collegio ha precisato che la decisione di disporre verificazione o consulenza tecnica rientra nella discrezionalità del giudice ai sensi dell’art. 63, comma 4, c.p.a. È stato nominato quale CTU il Direttore responsabile dell’Unità Dipartimentale Centro Malattia di Parkinson del Dipartimento di Neurologia e Psichiatria della Sapienza Università di Roma – Policlinico Umberto I. L’ordinanza disciplina giuramento, anticipo sul compenso, inizio delle operazioni, trasmissione dello schema di relazione, osservazioni delle parti e deposito della relazione conclusiva. Il CTU dovrà considerare tutta la documentazione già presente nel fascicolo e potrà svolgere le verifiche e gli esami necessari. L’udienza pubblica per la decisione di merito è stata fissata al 12 gennaio 2027. Non sono state adottate statuizioni definitive sulla legittimità del giudizio di non idoneità o della sospensione della patente.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, c.p.a.
riferimento alla necessità di una verificazione o di una consulenza tecnica d’ufficio per accertare fatti o acquisire valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche
La scelta di disporre o meno una consulenza tecnica d’ufficio rientra nella discrezionalità del giudice; nel caso concreto il TAR l’ha ritenuta necessaria per dirimere il contrasto tra la valutazione della Commissione Medica Locale e la documentazione specialistica.
art. 67, lett. b), c.p.a.
riferimento alle facoltà delle parti in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio
Le parti possono designare consulenti tecnici di parte ai fini della partecipazione alle operazioni peritali e dell’esercizio delle facoltà previste dalla norma.
art. 66 c.p.a.
riferimento alla redazione della nota spese del CTU
La nota spese del consulente tecnico d’ufficio deve essere redatta secondo la disciplina richiamata dal Codice del processo amministrativo.
art. 119 Codice della strada
riferimento ai requisiti psicofisici per la guida
È indicato dalle parti quale parametro della valutazione dell’idoneità alla guida; la sua applicazione concreta sarà oggetto dell’accertamento tecnico disposto dal TAR.
art. 129 Codice della strada
riferimento alla sospensione della patente per carenza dei requisiti
È stato invocato dal ricorrente per contestare la sospensione della patente disposta dalla Motorizzazione; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione nel merito.
art. 320 d.P.R. 495/1992
richiamo contenuto nel certificato della Commissione Medica Locale
È indicato quale disposizione tecnica di riferimento per la valutazione dei requisiti psicofisici; il TAR non ha ancora accertato se il certificato sia conforme a tale disciplina.
Allegato III, punto H-I, d.lgs. 59/2011
grave affezione neurologica incompatibile con la sicurezza alla guida
È la disciplina richiamata dall’AUSL quale fondamento tecnico-normativo del giudizio di non idoneità, in relazione al peggioramento del disturbo cognitivo riferito ai test neurocognitivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
riferimento all’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute
Il TAR ha disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
riferimento ai dati relativi alla salute
È richiamato quale fondamento della tutela rafforzata dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
riferimento alla protezione dei dati relativi alla salute
È richiamato, insieme alla normativa europea e nazionale sulla privacy, per giustificare l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio amministrativo di non idoneità alla guida dipende da valutazioni medico-sanitarie controverse e nel fascicolo sono presenti documentazioni specialistiche di segno divergente, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio per accertare i requisiti psicofisici dell’interessato alla luce della normativa di settore.
- La consulenza tecnica d’ufficio può essere disposta anche su richiesta di parte quando l’accertamento dei fatti o l’acquisizione delle valutazioni necessarie alla decisione richiedano competenze tecniche specialistiche; la relativa valutazione di necessità rientra nella discrezionalità del giudice ai sensi dell’art. 63, comma 4, c.p.a.
- Nelle operazioni di consulenza tecnica d’ufficio il consulente deve considerare la documentazione processuale rilevante e può svolgere le verifiche e gli esami necessari a fornire un riscontro completo al quesito, mentre le parti possono nominare consulenti tecnici di parte e formulare osservazioni sullo schema di relazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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