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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32119/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza di patteggiamento del GUP che aveva inflitto a Valentino Porta la pena di un anno di reclusione per i reati di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 e art. 316-ter c.p., lamentando la mancata applicazione della confisca del prezzo o del profitto del reato (somma di euro 4.461,38 corrispondente al reddito di cittadinanza indebitamente percepito). Il motivo unico denuncia violazione di legge in relazione all'art. 322-ter c.p. e invoca il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p. è obbligatoria per i reati previsti dagli artt. 314-320 c.p. e doveva pertanto essere disposta anche nella fattispecie. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e ha rinviato al GUP del Tribunale di Fermo perché disponga la confisca in via diretta e, qualora questa non sia possibile, la confisca per equivalente previa determinazione dell'esatto importo del prezzo o profitto del reato (nella specie richiamata la somma di euro 4.461,38).

Norme richiamate

  • art. 322-ter cod. pen.

    «sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto»

    La confisca del prezzo o del profitto è obbligatoria per i reati indicati (artt. 314-320 c.p.); può essere disposta in forma diretta o, se impossibile, per equivalente; la norma impone quindi l'applicazione della confisca anche quando la sentenza scaturisce da patteggiamento se il bene rientra nel presupposto normativo.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte osserva che l'accordo sul patteggiamento non esclude l'obbligo di applicare misure obbligatorie previste dalla legge, come la confisca quando prevista dal fatto di reato.

  • art. 448 comma 2-bis c.p.p.

    Introduce limiti alla impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento; tuttavia, per le misure obbligatorie previste dalla legge in relazione al titolo di reato (es. confisca obbligatoria), l'omissione può essere impugnata con il ricorso in base alla disciplina generale.

  • art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.

    Individua il vizio impugnatorio (violazione di norme che disciplinano le misure di sicurezza o le misure patrimoniali) con cui il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione avverso l'omessa confisca.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 50)

    Modifica la disciplina dell'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento (art. 448 c.p.p.); tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che l'omissione di misure obbligatorie resta sindacabile in Cassazione ai sensi della disciplina generale.

Massime di principio

  • La confisca obbligatoria prevista dall'art. 322-ter c.p. si applica anche quando la condanna deriva da patteggiamento: l'accordo sul quantum della pena non esonera il giudice dall'applicare misure patrimoniali obbligatorie stabilite dalla legge.
  • L'omissione della confisca obbligatoria in una sentenza di patteggiamento è sindacabile in Cassazione con ricorso per violazione di legge (art. 606 c.p.p.), non essendo preclusa dalla disciplina sull'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento.
  • Il giudice che riceve il rinvio deve determinare l'esatto ammontare del prezzo o del profitto del reato e ordinare la confisca diretta; se ciò non è possibile, deve disporre la confisca per equivalente su beni di valore corrispondente.
  • Occorre verificare la titolarità dei beni: la confisca non si applica se i beni appartengono a persona estranea al reato; pertanto bisogna accertare se somme o beni siano riconducibili al reo.
  • Nelle fattispecie di indebita percezione di prestazioni pubbliche (es. reddito di cittadinanza), le somme indebitamente ricevute costituiscono tipico oggetto di confisca e vanno quantificate con precisione nel provvedimento di esecuzione.
  • Per tutelarsi in casi simili, il pubblico ministero dovrebbe richiedere espressamente la statuizione sulla confisca in sede di patteggiamento; in mancanza può proporre ricorso in Cassazione per omissione.

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