Sentenza n. 1052/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 204/2025, emessa dal Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata in data 15 febbraio 2025 e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, recante la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di € 3.886,13 lordi per differenze retributive, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria. Il ricorso era stato inizialmente proposto dinanzi al TAR Campania, sede di Napoli, che aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e indicato quale giudice competente il TAR Campania - Salerno, in ragione della sede del Tribunale civile che aveva pronunciato la sentenza da ottemperare. Nel giudizio riassunto, tuttavia, il ricorso è stato notificato al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, competente in relazione alla sezione giudicante. Il Collegio ha rilevato la nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611/1933 e dell'art. 41, comma 3, c.p.a. La nullità non poteva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, poiché il Ministero non si era costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il giudizio di ottemperanza né le ulteriori questioni processuali e sostanziali. Ha dichiarato nulla la notificazione del ricorso effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, precisando che, per gli atti introduttivi dei giudizi nei confronti delle amministrazioni statali, la notificazione deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita. In applicazione dell'art. 44, comma 3, c.p.a., come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha ordinato la rinnovazione della notificazione, senza necessità di valutare la scusabilità dell'errore. È stato assegnato al ricorrente un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, per notificare nuovamente il ricorso al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, nonché un ulteriore termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza del primo per depositare telematicamente la prova della rinnovazione mediante ricevute PEC in formato nativo digitale. La verifica è stata rinviata all'udienza camerale del 17 novembre 2026; ogni altra questione, comprese le spese, è stata riservata.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. [...] Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio
La notificazione degli atti introduttivi nei confronti delle amministrazioni statali deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente per il distretto dell'autorità giudiziaria adita; la violazione della regola comporta nullità rilevabile d'ufficio.
art. 41, comma 3, c.p.a.
La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse
Rinvio alle norme speciali sulla notificazione agli organi dello Stato, tra cui l'art. 11 del r.d. n. 1611/1933.
art. 44, comma 3, c.p.a.
In caso di nullità della notificazione, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione; l'adempimento tempestivo consente la sanatoria retroattiva del vizio processuale.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La disciplina della nullità della notificazione deve essere applicata alla luce della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale intervenuta con la sentenza n. 148/2021 della Corte costituzionale.
art. 24 Cost.
Il principio del raggiungimento dello scopo non può essere utilizzato, in assenza di costituzione della parte intimata, per sostituire indiscriminatamente le forme legali di notificazione, poiché ciò comprometterebbe la certezza della conoscenza degli atti e il diritto di difesa.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso introduttivo nei confronti di un'amministrazione statale deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita; la notificazione presso l'Avvocatura di altro distretto è nulla e tale nullità è rilevabile d'ufficio.
- La notificazione nulla può essere sanata per raggiungimento dello scopo soltanto mediante la costituzione in giudizio della parte intimata; in assenza di costituzione, la mera conoscenza dell'atto o la sua notificazione a un ufficio diverso da quello competente non determina la sanatoria.
- Quando la notificazione del ricorso è nulla, il giudice deve ordinare la rinnovazione e assegnare un termine perentorio, senza che sia necessario accertare la scusabilità dell'errore; la rinnovazione tempestiva sana retroattivamente il vizio processuale.
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