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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21689/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda prestazioni di previdenza complementare maturate da ex dipendenti di un gruppo bancario. La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'ente gestore del fondo al pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale, a titolo di perequazione, per il periodo luglio 2008-giugno 2013. La società e il fondo ricorrevano per cassazione deducendo due motivi strettamente connessi: con il primo, denunciavano la violazione degli artt. 1197 e 1362 c.c., sostenendo che l'adesione dei pensionati alla capitalizzazione del trattamento avrebbe dovuto comportare l'infondatezza della pretesa di perequazione per il periodo successivo, poiché l'obbligazione periodica si era estinta; con il secondo, denunciavano la violazione degli artt. 1230 e 1362 c.c., sostenendo che le parti avevano sostituito il trattamento pensionistico periodico con un'erogazione in capitale, con conseguente estinzione di ogni pretesa connessa all'obbligazione originaria. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia di previdenza complementare: la percezione del trattamento in capitale una tantum estingue la prestazione pensionistica integrativa periodica e, da quel momento, viene meno anche il diritto alla perequazione automatica. Poiché nel giudizio di merito risultava documentato che i resistenti avevano optato per la capitalizzazione prima del periodo per cui chiedevano le differenze, la decisione di merito è stata cassata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce del principio secondo cui il diritto alla perequazione del trattamento pensionistico complementare perdura solo fino alla liquidazione in capitale e si estingue con la percezione della somma una tantum. La Corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1197 c.c.

    richiamato come norma che regola la prestazione in luogo dell'adempimento, invocata per sostenere che la capitalizzazione abbia estinto l'obbligazione periodica

  • art. 1362 c.c.

    richiamato ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti in ordine alla capitalizzazione e alla sostituzione della prestazione periodica

  • art. 1230 c.c.

    richiamato per sostenere che tra le parti vi sarebbe stata una novazione dell'obbligazione originaria mediante sostituzione con una prestazione in capitale

  • art. 1, comma 55, l. n. 243/2004

    menzionato come norma di interpretazione autentica rispetto alla quale il diritto alla perequazione è stato riconosciuto nel giudicato, ma solo fino alla capitalizzazione del trattamento

Massime di principio

  • In materia di previdenza complementare, la scelta del beneficiario di percepire il trattamento pensionistico in un'unica somma capitale determina l'estinzione della prestazione integrativa periodica.
  • Il diritto alla perequazione automatica del trattamento pensionistico complementare permane solo fino al momento della liquidazione in capitale e non può essere fatto valere per periodi successivi.
  • La sostituzione della prestazione periodica con un'erogazione una tantum impedisce di rivendicare differenze economiche collegate all'obbligazione originaria dopo l'estinzione del rapporto pensionistico periodico.
  • Il giudicato che riconosca il meccanismo di perequazione non impedisce di verificare se, per effetto della successiva capitalizzazione, il diritto alla perequazione si sia comunque estinto per il periodo ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMandato
RamiObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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