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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33504/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali del 15% e accessori di legge. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 30 giorni irrogata da un'azienda sanitaria a un addetto al Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Al lavoratore era stato contestato di avere effettuato un sopralluogo presso l'alloggio abitato dalla nipote, dalla quale aveva ricevuto brevi manu un esposto, e di non avere rispettato le disposizioni aziendali sulle modalità di iscrizione a protocollo. Il Tribunale aveva annullato la sanzione per difetto di proporzionalità, ma la Corte d'appello, su impugnazione dell'azienda, ha riformato la decisione ritenendo integrata la violazione del dovere di astensione previsto dal codice disciplinare, nonché l'omessa protocollazione dell'esposto e la mancata verbalizzazione dell'attività ispettiva, con lesione dell'immagine della pubblica amministrazione. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: (1) violazione degli artt. 111 Cost., 134 e 345 c.p.c. e del CCNI per il rigetto non motivato delle istanze istruttorie volte a provare una prassi aziendale derogatoria che consentiva sopralluoghi anche senza protocollo dell'esposto; (2) omesso esame di un fatto decisivo e immotivato diniego del supplemento istruttorio, che avrebbe inciso sulla valutazione della gravità dell'illecito disciplinare; (3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla prassi operativa e erronea affermazione della violazione dell'obbligo di astensione, sostenendosi che non erano stati assunti atti formali pregiudizievoli per la conduttrice; (4) ulteriore omesso esame del fatto decisivo, desumibile anche da prova testimoniale, circa la prassi derogatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure, sotto l'apparente denuncia di vizi processuali e di motivazione, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre escluso la decisività dei mezzi istruttori invocati e osservato che il fatto storico della prassi operativa era stato comunque esaminato dal giudice di merito, che ne aveva negato la prova della tolleranza aziendale.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione e del diniego delle istanze istruttorie; la Corte non ravvisa un vizio deducibile in cassazione.

  • art. 134 c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso; la Corte ritiene le censure volte in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta ammissione di nuovi mezzi istruttori in appello; la Corte ricorda i limiti all'ammissibilità dei mezzi nuovi e il requisito dell'indispensabilità.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non come omissione di singole risultanze istruttorie o cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 360, n. 6, c.p.c.

    Le censure fondate su documenti sono inammissibili se il ricorrente non ne trascrive o riassume il contenuto e non ne indica specificamente collocazione e produzione nel processo.

  • art. 366 c.p.c.

    Impone specificità e completezza del ricorso per consentire alla Corte di legittimità la conoscenza del materiale documentale senza ricorso a fonti esterne.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    La produzione dei documenti è necessaria per garantirne l'agevole reperibilità in cassazione, se specificamente indicati nel ricorso.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    L'istruttoria in appello nel rito del lavoro è ammissibile solo se il mezzo di prova è indispensabile, cioè idoneo a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione solo nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata per la disciplina del raddoppio del contributo unificato.

  • Cass. S.U. n. 34469/2019

    Richiamata per il principio di specificità del ricorso ex art. 366, n. 6, c.p.c. quando il motivo si fonda su atti e documenti.

  • Cass. S.U. n. 11353/2004

    Richiamata sul principio di unità e infrazionabilità della prova nel rito del lavoro.

  • Cass. S.U. n. 10790/2017

    Richiamata sulla nozione di indispensabilità del mezzo istruttorio in appello.

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    Richiamata sui limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • Cass. S.U. n. 9558/2018

    Richiamata sui confini dell'omesso esame di fatti decisivi.

  • Cass. S.U. n. 33679/2018

    Richiamata sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • Cass. S.U. n. 34476/2019

    Richiamata per ribadire che l'omesso esame di elementi istruttori non equivale, di per sé, a omesso esame del fatto storico.

  • Cass. S.U. n. 4315/2020

    Richiamata in relazione alla declaratoria dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di vizi processuali o di motivazione in una richiesta di riesame del merito della controversia.
  • Le censure fondate su documenti o atti di causa sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce nel ricorso il contenuto rilevante, non ne indica specificamente la collocazione processuale e non consente alla Corte il controllo diretto della decisività.
  • Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non coincide con l'omessa valutazione di singole prove o con il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Nel rito del lavoro, la prova nuova in appello è ammissibile soltanto se indispensabile, cioè idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale adottata dalla sentenza impugnata.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per il semplice difetto di sufficienza o persuasività.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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