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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22287/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente deduce che al momento dell'appello era stato allegato il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto (14/12/2022) nel quale l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio (Avv. Luca Rinaldi), e che l'imputato era stato presente nel giudizio di primo grado, per cui la dichiarazione di domicilio sarebbe valida e idonea a soddisfare l'onere previsto dalla norma

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha stabilito che l'imputato va considerato presente (anche perché aveva confermato e mantenuto il difensore e aveva eletto domicilio nel verbale di convalida) e che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio sia effettuata dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Pertanto la dichiarazione di domicilio riportata nel verbale di convalida, allegata all'atto di appello, soddisfa il requisito di legge. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Genova e ha trasmesso gli atti a quella Corte per il proseguimento del giudizio di secondo grado

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    disposizione che impone, a pena di inammissibilità, il deposito unitamente all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio per le parti private e i difensori

    La Corte interpreta la norma nel senso che la dichiarazione/elezione di domicilio allegata all'appello può essere anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata; non è richiesto che sia effettuata dopo la sentenza

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    previsione che richiede, per l'imputato assente nel primo grado, il deposito a pena di inammissibilità dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente anche dichiarazione o elezione di domicilio

    Differenziazione normativa: per l'imputato assente la legge richiede il mandato specifico successivo alla sentenza; ciò giustifica un diverso trattamento rispetto al comma 1-ter

  • art. 420-bis / art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    "l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore"

    Serve a qualificare come "presente" l'imputato che ha partecipato all'udienza di convalida e quindi a consentire che la dichiarazione di domicilio resa in quella sede sia rilevante

  • art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

    norma che prevede che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la presenza dell'imputato, lo invita a dichiarare o eleggere domicilio "per le notificazioni" degli atti di vocatio in iudicium

    Conferma che la dichiarazione/elezione di domicilio resa in udienza ha funzione e validità con riferimento alle notificazioni, ivi compresa la citazione per il giudizio di appello

  • art. 162, cod. proc. pen.

    prevede che il domicilio dichiarato o eletto sia comunicato all'autorita' procedente "con dichiarazione raccolta a verbale"

    Rilevata la validità della dichiarazione di domicilio formulata nel verbale di convalida, che può essere allegato all'atto di impugnazione

  • art. 164, cod. proc. pen.

    rubricata "Efficacia della dichiarazione o dell'elezione di domicilio"; la riforma ha eliminato il riferimento alla validità "per ogni stato e grado del procedimento"

    La Corte osserva che la modifica non esclude la validità della dichiarazione effettuata in primo grado ai fini della notificazione della citazione per l'appello, e pertanto non può essere letta come requisito per escludere la rilevanza della dichiarazione anteriore

  • art. 157-bis, cod. proc. pen.

    disciplinante le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima mediante consegna al difensore

    Indica che la prima notificazione della citazione in appello deve poter raggiungere l'imputato (anche tramite domicilio dichiarato) mentre le successive possono essere effettuate al difensore

  • art. 601, cod. proc. pen.

    riferito alle citazioni in giudizio ai fini delle notificazioni

    La dichiarazione di domicilio resa in primo grado è funzionale anche a identificare il luogo per la notificazione della citazione in appello

  • art. 111 Cost.

    principio del giusto processo regolato dalla legge (richiamato nella motivazione)

    Principio costituzionale che impone che le norme procedurali che limitano diritti difensivi siano interpretate restrittivamente e conformemente alla legge, evitando estensioni interpretative che riducano garanzie

  • Giurisprudenza costituzionale e CEDU

    richiamate sentenze: Corte cost. n. 317/2009 e CEDU, 22/06/2000, Coéme e altri c. Belgio

    Utilizzate per sostenere il principio che limiti procedurali devono rispettare le garanzie del giusto processo e la tutela della difesa

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato presente in udienza (es. convalida dell'arresto) e ha dichiarato o eletto domicilio in verbale, tale dichiarazione, se allegata all'atto di appello, soddisfa l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
  • Esiste una distinzione normativa netta tra il comma 1-ter (imputato presente: domanda della dichiarazione/eleggibilità di domicilio allegabile) e il comma 1-quater (imputato assente: necessita mandato specifico rilasciato dopo la sentenza), per cui non si deve imporre, per i presenti, il requisito temporale di un'elezione successiva alla sentenza
  • Le disposizioni limitative dei diritti di difesa vanno interpretate restrittivamente e secondo la lettera della legge; non si deve aggiungere un requisito (elezione successiva alla sentenza) non previsto espressamente dal legislatore
  • In caso di impugnazione, il difensore è comunque tenuto a verificare e depositare con l'atto di appello la dichiarazione/elezione di domicilio effettivamente utile per le notificazioni: allegare il verbale in cui l'imputato ha dichiarato il domicilio è prassi corretta e sufficiente quando l'imputato era presente
  • Quando la giurisprudenza di legittimità è contrastante su un punto di interpretazione, è rilevante verificare il testo letterale della norma e le garanzie costituzionali; nel dubbio, privilegiare soluzioni che non comprimano ulteriormente i diritti di difesa

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