Sentenza n. 550/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento di diniego emesso da Kyma Mobilità S.p.A. in data 5.6.2024 e comunicato in pari data alla dottoressa Pizzolla, con il quale veniva riscontrata e rigettata l’istanza di accesso agli atti trasmessa dalla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 7.5.2024 (prot. KYMA MOBILITÀ n. 0007860/2024), oltre alle successive inviate in data 17.5.2024 (prot. KYMA MOBILITÀ n. 0008402/2024) ed in data 24.5.2024 (prot. KYMA MOBILITÀ n. 0008904/2024); - nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non; nonché per la declaratoria di accertamento - del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 07.5.2024, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale opposto dalla società partecipata a un'istanza riguardante atti societari, contratti, incarichi professionali, assunzioni e procedure di affidamento
Esito
Favorevole al resistente (società partecipata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il diniego espresso del 5 giugno 2024, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione della documentazione richiesta. L'istanza riguardava, tra l'altro, verbali del consiglio di amministrazione, contratti stipulati dall'ex presidente, mandati legali e professionali, assunzioni tramite agenzia interinale, un decreto ingiuntivo e la documentazione relativa a due procedure di affidamento. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 22 l. n. 241/1990 e dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento; violazione dell'art. 3 d.P.R. n. 184/2006 ed eccesso di potere per illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e difetto dei presupposti fattuali; violazione degli artt. 24 e 25 l. n. 241/1990 in relazione all'art. 9 d.P.R. n. 184/2006, con analoghi vizi motivazionali e istruttori. La resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in ragione della propria natura privatistica e ne ha contestato il merito. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio l'inammissibilità delle memorie depositate dalle parti il 20 e il 21 marzo 2026, perché tardive rispetto ai termini degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo assorbita l'eccezione preliminare relativa alla natura privatistica della resistente perché la domanda era comunque infondata nel merito. Il giudizio sull'accesso è stato qualificato come giudizio sul rapporto, diretto ad accertare la spettanza del diritto di accesso e non soltanto la legittimità formale delle ragioni poste a fondamento del diniego. La ricorrente non aveva dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti: al momento dell'istanza non rivestiva più la carica di vicepresidente, cessata il 16 dicembre 2023, e il precedente incarico non era di per sé sufficiente a fondare un interesse attuale. È stato inoltre ritenuto non dimostrato il requisito della strumentalità, poiché la richiesta era estremamente ampia e in parte generica, individuando i documenti soprattutto in base al periodo temporale di adozione, senza evidenziare il collegamento effettivo con una specifica situazione giuridicamente tutelata. Il TAR ha infine osservato che gran parte degli atti richiesti, quali verbali del consiglio di amministrazione, contratti, mandati professionali e decreto ingiuntivo, non sembrava riconducibile ad attività di pubblico interesse della società, avuto riguardo alla sua natura privatistica, con conseguente inapplicabilità della disciplina dell'accesso per tali documenti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi.
art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
Richiede che il richiedente dimostri un interesse qualificato, attuale e concretamente collegato ai documenti, non essendo sufficiente la titolarità astratta di una situazione giuridica.
art. 22, comma 3, l. n. 241/1990
Stabilisce, in linea generale, l'accessibilità dei documenti amministrativi detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
art. 22, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 241/1990
Rilevano per la qualificazione dei documenti e delle attività riconducibili alla disciplina dell'accesso, anche con riguardo ai soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse.
art. 24, comma 3, l. n. 241/1990
l'accesso non sia preordinato ad esercitare un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
Esclude richieste di accesso aventi finalità di controllo generalizzato, non collegate alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
artt. 24 e 25 l. n. 241/1990
Regolano i limiti e le modalità di esercizio del diritto di accesso; nel caso concreto non risultavano soddisfatti i presupposti sostanziali dell'accesso.
art. 3 d.P.R. n. 184/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità e ai presupposti dell'istanza di accesso, senza che il giudice ne ravvisasse una violazione decisiva.
art. 9 d.P.R. n. 184/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento di accesso, senza che il giudice ravvisasse una violazione idonea a fondare il diritto all'ostensione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Impone il rispetto dei termini per il deposito delle memorie; le memorie depositate il 20 marzo 2026 sono state dichiarate inammissibili perché tardive.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Concorre a disciplinare i termini processuali applicabili al rito camerale in materia di accesso; la sua violazione ha comportato l'inammissibilità delle memorie tardive.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso il giudice accerta direttamente la spettanza del diritto all'ostensione, configurandosi la controversia come giudizio sul rapporto e non come mera verifica dei vizi di legittimità del diniego; l'ordine di esibizione può essere impartito solo quando risultino integrati tutti i presupposti sostanziali dell'accesso.
- L'interesse all'accesso documentale deve essere diretto, concreto e attuale e deve corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata collegata ai documenti richiesti; la mera titolarità di una posizione giuridica o il precedente svolgimento di un incarico presso l'ente non fondano, di per sé, un interesse attuale dopo la cessazione dell'incarico.
- Il requisito della strumentalità impone che i documenti richiesti siano concretamente collegati alla tutela di una situazione giuridica rilevante; una richiesta molto ampia o genericamente individuata in base al solo arco temporale di formazione degli atti non dimostra tale collegamento.
- La disciplina dell'accesso non può essere utilizzata per esercitare un controllo generalizzato sull'attività amministrativa e, nei confronti di soggetti formalmente privati, opera soltanto per i documenti concernenti attività di pubblico interesse riconducibili alla disciplina dell'accesso.
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